La legge di riforma delle pensioni ha apportato delle sostanziali innovazioni che
riguardano sia i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia che il
sistema di calcolo.
Infatti, per quanto riguarda il sistema di calcolo:
- Ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 in poi, la pensione viene calcolata con il Sistema contributivo.
- A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la
pensione viene calcolata con il Sistema retributivo.
- A coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione
viene calcolata con il Sistema misto (retributivo e
contributivo).
Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.
Quando si ha diritto
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1 - ETA'
Uomini: 65
Donne: 60
2 - ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE
A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla
pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.
Si va in pensione:
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ANNI |
CONTRIBUTI SETTIMANALI |
| dal 1/1/1997 al 31/12/1998 |
18 |
936 |
| dal 1/1/1999 al 31/12/2000 |
19 |
988 |
| dal 1/1/2001 in poi |
20 |
1040 |
ECCEZIONI:
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei seguenti casi:
- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;
- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto l'età pensionabile.
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il
tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla
legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
- Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
- Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di
essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS.
Quando si ha diritto
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1 - ETA'
Almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora l'anzianità
contributiva maturata dall'interessato non sia inferiore a 40 anni effettivi.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI
I periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.
Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se
fossero 3 esclusivamente per il raggiungimento del requisito dei 40 anni.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO di 2 tipi di contribuzione:
- quella relativa al riscatto dei periodi di studio;
- quella relativa ai versamenti volontari.
2 - CONTRIBUZIONE
Almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
3 - MISURA MINIMA
L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale più
il 20% di quest'ultimo; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale
misura minima non deve essere rispettata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di
età.
4 - ATTIVITA' LAVORATIVA
Occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.
5 - TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al trattamento minimo.
Per esaminare il sistema di calcolo delle pensioni vedi "Calcolo della Pensione".
La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due diversi
sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un'anzianità
contributiva al 31.12.95 inferiore ai 18 anni la pensione si calcola con i due sistemi:
- per i periodi fino al 31.12.1995 = calcolo retributivo;
- per i periodi dal 1.1.1996 = calcolo contributivo.
Si veda "Calcolo della Pensione".
ECCEZIONI:
La legge prevede una "opzione" cioè dà la possibilità a coloro che sono stati
assunti prima del 31.12.95 di scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con
il sistema contributivo. Ciò è possibile a condizione che abbiano una contribuzione pari
o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi
al dicembre 1995). L'opzione può essere esercitata per espressa previsione della
legge finanziaria 2001 solo dal 1° gennaio 2003.
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso
stesso.
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