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Pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi

La legge di riforma delle pensioni ha apportato delle sostanziali innovazioni che riguardano sia i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia che il sistema di calcolo.
Infatti, per quanto riguarda il sistema di calcolo:

- Ai nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 in poi, la pensione viene calcolata con il Sistema contributivo.

- A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il Sistema retributivo.

- A coloro che, al 31 dicembre 1995, hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il Sistema misto (retributivo e contributivo).

Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.

 

A - Sistema retributivo


Quando si ha diritto

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - ETA'

Uomini: 65
Donne: 60

2 - ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE


A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.

Si va in pensione:

  ANNI CONTRIBUTI SETTIMANALI
dal 1/1/1997 al 31/12/1998 18 936
dal 1/1/1999 al 31/12/2000 19 988
dal 1/1/2001 in poi 20 1040


ECCEZIONI:

Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei seguenti casi:

- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;
- Lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto l'età pensionabile.


Dove presentare la domanda


La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

I documenti che servono


- Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;

- Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS.

B - Sistema contributivo


Quando si ha diritto

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - ETA'


Almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata dall'interessato non sia inferiore a 40 anni effettivi.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI

I periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.
Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se fossero 3 esclusivamente per il raggiungimento del requisito dei 40 anni.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO di 2 tipi di contribuzione:

-
quella relativa al riscatto dei periodi di studio;
- quella relativa ai versamenti volontari.

2 - CONTRIBUZIONE


Almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

3 - MISURA MINIMA


L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale più il 20% di quest'ultimo; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non deve essere rispettata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.

4 - ATTIVITA' LAVORATIVA


Occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.

5 - TRATTAMENTO MINIMO


La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
Per esaminare il sistema di calcolo delle pensioni vedi "Calcolo della Pensione".


C - Sistema misto


La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un'anzianità contributiva al 31.12.95 inferiore ai 18 anni la pensione si calcola con i due sistemi:

-
per i periodi fino al 31.12.1995 = calcolo retributivo;
- per i periodi dal 1.1.1996 = calcolo contributivo.

Si veda "Calcolo della Pensione".

ECCEZIONI:


La legge prevede una "opzione" cioè dà la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31.12.95 di scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Ciò è possibile a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). L'opzione può essere esercitata – per espressa previsione della legge finanziaria 2001 – solo dal 1° gennaio 2003.

Il ricorso


Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

 

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