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Le riforme Amato, Dini e Prodi

I testi delle riforme delle pensioni 1989-1997

(link al sito Pensioni e contributi)

freccetta.gif (899 byte) La riforma Amato

Si tratta del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale si sono dettate le prime norme di riforma del sistema pensionistico e di contenimento della spesa. Ecco le principali novità introdotte:

L'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato. E’ il processo che tende a rendere uguali le norme, la contribuzione e i trattamenti dei vari regimi previdenziali. Alcune categorie di lavoratori dipendenti sono iscritti a Fondi speciali sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria. Questi Fondi, diversi tra loro per natura e struttura, permettevano ai loro iscritti, di ricevere delle prestazioni più vantaggiose rispetto a quelle erogate dal FPLD;

L'innalzamento dell'età pensionabile che per i lavoratori iscritti all’INPS essa era fissata a 60 e 55 anni anni rispettivamente per uomini e donne. A seguito della riforma Amato è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;

L'introduzione di un coefficiente più "morbido" di rivalutazione della retribuzione pensionabile;

"Sconti" sull'età pensionabile in favore di chi è impegnato in attività lavorative usuranti. L'elenco delle attività particolarmente usuranti è tassativo ed è stato fissato in un decreto del 1993 (il n. 374). Sono "usuranti" quelle attività per i quali è richiesto un impegno psico-fisico continuativo e particolarmente intenso, condizionato, per di più da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. I lavoratori pubblici e privati e  i lavoratori autonomi, prevalentemente occupati nelle attività particolarmente usuranti, possono ottenere uno sconto sull'età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione svolto dall'ottobre 1993 in poi nelle predette attività, fino ad un massimo di cinque anni complessivi.

La modifica dell'integrazione al trattamento minimo: il diritto al "minimo" è legato, oltre che al reddito personale del richiedente, anche al reddito del coniuge. Per chi è coniugato, infatti, si deve tenere conto, cumulandoli, anche dei redditi del marito (o della moglie) e il "minimo" si può ottenere solo se il reddito complessivo non supera i limiti fissati anno per anno.

Ha inoltre allargato il periodo di riferimento per la ricerca della retribuzione utile per il calcolo della pensione. Ha anche introdotto il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro autonomo.

 

freccetta.gif (899 byte) La riforma Dini

Approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha gettato le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal calcolo della pensione dal metodo retributivo a quello contributivo. Ecco le principali novità:

Il sistema contributivo, un criterio di calcolo delle pensioni che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (il cosiddetto "montante") durante la vita lavorativa. Tale metodo di calcolo si applica a chi alla fine del 1995 non aveva maturato almeno 18 anni di versamenti (limitatamente ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996); ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 1996; ai lavoratori che opteranno per tale sistema.

La flessibilità dell’età pensionabile, scelta dall’assicurato in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni: il trattamento pensionistico sarà naturalmente commisurato ai contributi versati e all'età di pensionamento. Sono previsti anche incentivi a rimanere al lavoro: la pensione «piena» è fissata a quota 65 anni, un premio è previsto per chi lavora fino ai 67 anni. Non ci sarà più distinzione di età pensionabile tra uomini e donne: per tutti vale la fascia pensionabile 57-67 anni. La donna può però avvalersi di periodi di abbuono sull'età pensionabile a seconda del numero dei figli.

La graduale abolizione delle pensioni di anzianità, entro il 2008.

L’istituzione presso l’INPS di una apposita gestione previdenziale autonoma (la cosiddetta "gestione separata") a cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori autonomi privi di una tutela previdenziale e i lavoratori "indipendenti" soggetti alla ritenuta d’acconto.

Regole più favorevoli per il pensionamento in favore di chi è impegnato in attività lavorative usuranti: è possibile usufruire di questo "bonus" non solo per "accorciare" l'eta' fissata per la pensione di vecchiaia (come previsto dalla riforma Amato), ma anche per ridurre il numero di anni di versamento richiesti per questa prestazione (20 anni) o per "ammorbidire" il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità, in aggiunta a quello contributivo dei 35 anni di versamento. In questo modo, per ogni anno di lavoro "usurante" sarà possibile ottenere per la pensione di vecchiaia uno "sconto" sull'eta' pensionabile di due mesi, fino ad un massimo di cinque anni.

L'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici, estensione necessaria per finanziare anche nel comparto pubblico la previdenza integrativa.

Nascono inoltre le cosiddette "finestre d'uscita", cioe' le uscite programmate per la pensione di anzianità.

Le pensioni di invalidità e reversibilità si riducono in presenza di altri redditi. Le norme che disciplinano le pensioni ai superstiti Inps, si estendono anche nel pubblico impiego.

Viene costituito il fondo pensione per le casalinghe.

 info.gif (232 byte) per approndire:

La riforma Dini (link al sito del Ministero del Welfare)

 

freccetta.gif (899 byte) La riforma Prodi

Dopo l'accordo raggiunto tra Governo e sindacati sul nuovo assetto dello Stato sociale, sono state approvate dal Parlamento una serie di norme, contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), che modificano alcuni punti della riforma delle pensioni del 1995 (legge 8 agosto 1995, n. 335) varata dal Governo Dini, inasprendo i requisiti per la pensione di anzianià e armonizzando i requisiti dei pensionamenti anticipati del pubblico impiego alla pensione di anzianità dell'Inps.

Le più importanti novità introdotte dal provvedimento legislativo sono:

  • "accelerazione" della fase transitoria che porta gradualmente, per i lavoratori dipendenti, al conseguimento della pensione di anzianità al possesso di 35 anni di contribuzione e un’età di almeno 57 anni oppure al possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età posseduta;
  • esclusione da tale "accelerazione" per alcune categorie di lavoratori (operai ed equivalenti, i c.d. lavoratori "precoci", i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, i prosecutori volontari);
  • ridefinizione del programma di accesso alla pensione di anzianità per gli insegnanti;
  • non pagamento, per il 1998, dell'aumento della pensione per perequazione automatica per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;
  • applicazione ridotta al 30%, per tre anni a decorrere dal 1999, dell'indice di perequazione delle pensioni per le fasce di importo compreso tra 5 e 8 volte il trattamento minimo INPS; disapplicazione dell'indice per le fasce di importo superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS;
  • possibilità di cumulare i trattamenti pensionistici di anzianità con i redditi da lavoro autonomo;
  • elevazione delle aliquote contributive a carico degli artigiani e i commercianti;
  • nuove procedure di individuazione delle "mansioni usuranti", per le quali saranno previsti più favorevoli requisiti d'accesso alla pensione;
  • per tutte le forme pensionistiche obbligatorie, fissazione di un tetto massimo di 5 anni all'aumento dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
  • per i dipendenti pubblici, destinazione a previdenza complementare di una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio

In precedenza erano stati approvati il decreto legislativo 564/96 che rivede la disciplina degli accrediti figurativi e estende le regole Inps agli altri Fondi; i decreti legislativi 181, 182 e 184, tutti del '97, che uniformano le regole degli altri Enti (in particolare l'Inpdai e l'Enpals) al modello Inps. L'ultimo dei tre revisiona inoltre la disciplina dei riscatti e dei versamenti volontari.

 

freccetta.gif (899 byte) Le riforme dei Governi D'Alema e Amato

Governo D'Alema. Con la legge 488/99 (Finanziaria 2000) è stato istituito il contributo di solidarietà a carico delle cosiddette pensioni d'oro, superiori ai 145 milioni di lire.

Governo Amato. Con la legge 328/2000 (Finanziaria 2001), sono stati concessi miglioramenti per le pensioni minime e sociali ed è stato soppresso il divieto di cumulo tra la pensione di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contributi e il reddito da lavoro sia autonomo, sia dipendente. Chi va in pensione di anzianità con meno di 40 di contributi ed ha redditi da lavoro autonomo perde solo il 30% della quota di pensione superiore al minimo, non più il 50%.

 

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