| Vocabolario della riforma
Anzianità
(pensione di)
E' una prestazione legata alla durata del periodo contributivo e non
alletà anagrafica del lavoratore. In pratica il lavoratore può andare in pensione
dopo aver versato contributi per un certo numero di anni. La soglia prevista era quella di
35 anni di contribuzione. Dopo l'entrata in vigore della Riforma Dini del 1995, il
requisito contributivo dei 35 anni non è, però, più sufficiente ma va accompagnato da
un minimo di età anagrafica. A partire dal 1° gennaio del 1998, dopo lapprovazione
della Legge Finanziaria n. 449/1997, chi lavora sotto terzi, accede al pensionamento solo
se, in aggiunta ai 35 anni di versamento, ha già raggiunto i 54 anni di età. Il
requisito aggiuntivo delletà sale, poi, a 55 anni nel biennio 1999/2000 e a 56 anni
nel 2001. Nel 2002, si raggiungerà, infine, la soglia dei 57 anni. Se non si è ancora
raggiunto il requisito delletà, si può ottenere lo stesso la pensione, ma è
necessario far valere più di 35 anni di versamento. Nel triennio 1996/1998 sono richiesti
per la pensione 36 anni di versamenti assicurativi; 37 anni negli anni dal 1999 al 2003;
38 anni nel biennio 2004/2005 e a 39 negli anni 2006 e 2007. La legge di riforma
(335/95) ha anche introdotto le "finestre d'uscita", fissando le decorrenze per
il pensionamento. La pensione di anzianità è prevista solo nel sistema retributivo; nel
sistema contributivo introdotto dalla Riforma Dini questa prestazione non esiste più
(vedi regole per lavoratori dipendenti
e autonomi).
Armonizzazione (dei regimi pensionistici)
L'armonizzazione avviata dalla legge n.
335/95 e proseguita dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe della riforma
stessa e dallart. 59 della legge n. 449/97 (collegata alla finanziaria 1998) ha
prodotto, sia pure gradualmente, una decisa unificazione delle regole. Non può dirsi,
però, unopera del tutto completa. Occorre tenere presente, infatti, che alcuni
regimi ed alcune regole sono rimaste escluse dallarmonizzazione e continuano a
godere di privilegi (vedi scheda).
Assegni sociali
Sono quelle prestazioni a fronte delle
quali non è stata versata una lira di contributi. Sono, quindi, trattamenti di tipo
assistenziale che riscuotono circa 700 mila persone (vedi scheda su assegni sociali).
Contributivo (pro rata)
Si tratta della riforma fondata sull'estensione a tutti i
lavoratori del sistema contributivo pro rata, con il passaggio al calcolo della
pensione sulla base dei contributi versati e non sulla base delle ultime retribuizioni
anche per i lavoratori che al 31 dicembre 95 avevano più di 18 anni di anzianità
contributiva. Permetterebbe di anticipare gli effetti della riforma Dini, applicando il
sistema di calcolo contributivo anche ai lavoratori per i quali era escluso, ovviamente
solo per i contributi versati dal momento dell'entrata in vigore dell'eventuale riforma
(per i contributi versati prima, continuerebbe ad applicarsi il sistema retributivo). Tra
le ipotesi di riforma, c'è anche l'eliminazione del diritto dopzione a favore di
uno dei due meccanismi (contributivo o retributivo). Vedi l'articolo sulle Nuove regole sul
calcolo delle pensioni contributive (Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2001)
Contributivo (sistema)
E il criterio di calcolo delle
pensioni, introdotto dalla Riforma Dini, che si basa sul totale dei contributi accreditati
e rivalutati (il cosiddetto "montante") durante la vita lavorativa.
Limporto della pensione contributiva è data dalla moltiplicazione del montante per
i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età pensionabile (flessibile da
57 a 65 anni). Si accede alla pensione con un'anzianità contributiva di cinque anni
effettivi; l'importo deve superare 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale (tranne che
ai 65 anni). Tale metodo di calcolo si applica a chi alla fine del 1995 non aveva maturato
almeno 18 anni di versamenti (limitatamente ai contributi versati a partire dal 1°
gennaio 1996); ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività a
partire dal 1° gennaio 1996; ai lavoratori che opteranno per tale sistema (vedi scheda
su raffronto tra sistema contributivo e sistema retributivo).
Cumulo (divieto di)
Disciplina della cumulabilità (o
incumulabilità) tra la pensione e la retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi
da lavoro autonomo. La cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di pensione
(di vecchiaia o di anzianità) o di reddito (retribuzione o reddito da lavoro autonomo).
Il Governo vuole abolire il divieto di cumulo.
Dini, Amato, Prodi (riforme)
Vedi scheda sulle riforme Amato, Dini, e Prodi.
Dpef
Secondo il Documento di
programmazione economica e finanziaria (Dpef) approvato dal governo il 16 luglio 2001, la
spesa per le pensioni cresce troppo. E se non ci saranno interventi, passerà dai 326 mila
miliardi di lire del 2001 ai 405 mila del 2006. I rimedi? Sono rimandati alla
concertazione con le parti sociali.
Età pensionabile
Età stabilita obbligatoriamente dalla
legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di
vecchiaia. Nel calcolo della pensione con il metodo retributivo è rigida; nel calcolo
della pensione con il metodo contributivo è flessibile. Nel sistema retributivo, per i
lavoratori iscritti allINPS, essa era fissata a 60 e 55 anni anni rispettivamente
per uomini e donne. A seguito della riforma Amato è di 65 anni per gli uomini e 60 per le
donne. Nel sistema contributivo letà pensionabile è scelta dallassicurato in
una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni.
Pensione
integrativa (complementare)
Prestazione aggiuntiva alla obbligatoria
che il lavoratore si costruisce nei fondi
pensione privati mediante la costituzione di una posizione previdenziale individuale.
La pensione è liquidata con il sistema a capitalizzazione.
Pensioni d'oro
Nel sistema pensionistico
italiano esisono grossi problemi di equità interna: l'importo medio varia notevolmente da
pensione a pensione. La pensione media per i lavoratori dipendenti è di 21 milioni e
mezzo annui. Per il fondo trasporti si sale a 40 milioni annui, a 44 per i telefonici, a
62 per gli esattoriali e a 100 per il fondo volo (vedi scheda). Negli indici di confronto con gli altri Paesi europei,
l'Italia risulta avere la maggiore sperequazione tra il minimo e il massimo nel
trattamento pensionistico.
Pensioni elastiche (flessibilità età pensionabile)
Si fa strada l'idea della via inglese al pensionamento.
Superare cioé il pensionamento danzianità per arrivare a una sorta di
quiescenza flessibile, dove il lavoratore sarebbe in condizione di programmare
luscita dal servizio senza avere più come limite letà ma semplicemente il
proprio tornaconto. Si tratta in pratica della flessibilità dell'età pensionabile, che
premia chi resta più a lungo in servizio e penalizza chi (tranne i lavoratori precoci e
chi fa lavori usuranti) deciderà di andarsene prima di una certa età. Il progetto del
governo si pone lobiettivo di abbattere definitivamente i muri detà dei 57
anni (età minima) e dei 65 anni (età di pensionamento). Come spiega un documento che è
circolato nel ministero del welfare, una flessibilità in base alla quale ogni
lavoratore deve poter scegliere quando andare in pensione; ovviamente lammontare
della prestazione, oltre che correlato ai contributi versati, dipenderà dalletà
del soggetto al momento del pensionamento che potrà avvenire tra i 57 e i 65 anni e
oltre".
Pensioni minime
L'aumento delle pensioni minime (assegni
sociali e trattamento al minimo) è uno dei temi caldi del dibattito politico economico.
Il Governo si è impegnato ad elevarle a 1 milione di lire (vedi scheda).
Retributivo (sistema)
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori
dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde,
rivalutate, degli ultimi 5 anni. Attualmente, in seguito alla riforma Dini, solo per coloro che al 31
dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene
calcolata con il sistema "retributivo"; per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno
una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema
"misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per
le anzianità successive). Per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione
viene calcolata con il sistema "contributivo" (vedi scheda su raffronto tra
sistema contributivo e sistema retributivo).
Rivalutazione
Per diminuire gli effetti negativi
dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per
il calcolo della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate
fino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell'indice annuo del costo della
vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la
rivalutazione dipende dalla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata
di un punto percentuale.
Tfr
Trattamento di fine rapporto (vedi scheda sul Tfr). Si progetta da anni di destinarne una quota
parte al finanziamento dei Fondi Pensione. Anche il nuovo Governo è d'accordo. Secondo il
ministro Tremonti la riforma del Tfr deve prevedere la «libera scelta dei lavoratori»
che potranno lasciarlo in azienda come «vogliono in molti», trasferirlo ai
fondi collettivi oppure ai fondi aperti. Ma i fondi collettivi ha sostenuto
Tremonti in dissonanza le precedenti bozze normative prodotte dai governi del
centrosinistra non devono godere di incentivi.
Trattamento
minimo
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato,
tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei
contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato
il "minimo vitale".
In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato")
fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge (vedi scheda dell'INPS).
Verifica
La verifica del sistema
previdenziale, secondo il governo, si reggerà su quattro principi: la
"flessibilità", in base alla quale tutti i lavoratori devono poter scegliere
consapevolmente quando andare in pensione; la "certezza dei diritti", cioè un
patto con lo Stato che permetta ai lavoratori di ottenere la certificazione della propria
posizione assicurativa; l'"equità dei trattamenti" contributivi e
prestazionali, anche tra diverse generazioni; una maggiore "giustizia di base",
finalizzata al miglioramento di particolari fasce disagiate di pensionati.
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