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Rassegna stampa

Contributivo vietato ai maggiori di 18 anni

Solo chi nel ’95 aveva un’anzianità di servizio inferiore potrà abbandonare il sistema retributivo

trangolino.gif (131 byte) Testo del decreto-legge 355/2001 sul diritto di opzione tra contributivo e retributivo (kataweb)

I LAVORATORI con una certa anzianità contributiva (24 anni circa) non possono più scegliere tra pensione retributiva e contributiva: devono restare nei binari della pensione retributiva, punto e basta.
La possibilità di optare riguarda solo chi, al 31/12/1995, aveva meno di 18 anni di contributi.
Lo ha stabilito il decreto-legge 355, in vigore dall’inizio di ottobre (Gazzetta ufficiale 228/2001), che dà l’“interpretazione autentica" della legge Dini, vietando da un lato l’opzione ai lavoratori più anziani e, allo stesso tempo, regolarizzando l’assurda posizione di quei lavoratori (un migliaio) che avevano chiesto l’opzione a dicembre dello scorso anno, ma finora erano rimasti senza busta paga né pensione.
Costoro, facendosi forti della legge Dini che nel 1995 introdusse l’opzione dal 1° gennaio 2001, avevano risolto il rapporto di lavoro chiedendo la pensione contributiva.
La Finanziaria 2001, però, aveva bloccato l’opzione, rinviandone l’applicazione concreta di un biennio, al l° gennaio 2003. I malcapitati persero in un sol colpo stipendio e pensione. Le sacrosante proteste indussero il governo ad emanare il decreto legge del maggio scorso (convertito in legge a luglio), con cui si reintroduceva la possibilità di optare a partire dal 1° gennaio 2001.
Il governo, però, nel concedere con una mano, tolse con l’altra: approfittando della situazione, introdusse un sistema di calcolo della pensione contributiva più restrittivo di quello stabilito dalla legge Dini.
Il nuovo sistema non solo raffreddò l’entusiasmo di chi voleva scegliere la pensione contributiva per accelerare il momento della quiescenza: costrinse anche chi aveva già presentato l’opzione e non poteva più “rimangiarsi" la decisione, ad ingoiare il rospo e ad incassare una pensione più bassa di quella dovuta al momento della domanda.
Ora, con il decreto 355, l’Inps e gli altri enti previdenziali possono calcolare e mettere in pagamento le pensioni. Un diritto, ovviamente, riconosciuto a tutti quelli che presentarono la domanda entro il 30 settembre scorso, senza alcuna indagine sull’anzianità contributiva raggiunta dagli interessati.
Per le domande presentate dal 1° ottobre in poi, invece, il passaggio alla pensione contributiva è subordinato al possesso di un’anzianità inferiore ai 18 anni alla fine del 1995: d’ora in poi, infatti, sarà questo l’ulteriore requisito da rispettare, fermo restando che per l’opzione serve comunque un minimo di 15 anni di contributi, di cui almeno 5 dopo il 1995.
Chi vuole optare, per avere la pensione di vecchiaia già a 57 anni di età (invece che a 60 anni se donna e 65 se uomo), sappia comunque che la riduzione della misura della pensione rispetto a quella che si potrebbe ricevere con la rendita retributiva potrebbe rendere non remunerativa l’operazione. Non è possibile indicare quale sia la riduzione, nemmeno nei valori medi: il risultato, infatti, varia da caso a caso, in base alla situazione contributiva degli interessati.


(Il Messaggero, 15 ottobre 2001)

 

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