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Pensioni minime

Pensioni, ecco a chi andrà l'aumento a un milione: la normativa e i requisiti

La circolare dell'Inps sull'aumento delle pensioni minime

Con la “Finanziaria 2002”, il Governo ha precisato i pensionati destinatari dell’aumento fino all’importo di un milione di lire (pari a 516,46 euro) al mese dal 1° gennaio 2002. Non si tratta dell’aumento dell’importo delle pensioni ma dell’incremento della maggiorazione sociale fino a raggiungere l’importo di 516,46 euro al mese.

Destinatari dell’aumento sono:

- i pensionati di età pari o superiore 70 anni. L’età è ridotta di un anno ogni cinque anni di anzianità contributiva fino al massimo di cinque anni;

- gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità, di età pari o superiore a 60 anni.

Il provvedimento, così come formulato, garantisce lo stesso trattamento economico (516,46 euro al mese) sia ai lavoratori che hanno acquisito una pensione previdenziale (d’importo inferiore a un milione di lire mensili) a seguito della contribuzione dovuta in relazione all’attività lavorativa sia ai cittadini titolari di prestazioni assistenziali perché minorati, senza alcun riconoscimento relativo alla contribuzione versata durante l’attività lavorativa.

Per avere diritto all’aumento occorre che il reddito personale non superi l’importo annuo di 6.713,98 euro (pari a £. 13.000.078) inoltre, se coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l’importo annuo di 11.271,39 euro (pari a £. 21.824.454). Se non si supera alcuno dei due limiti di reddito indicati, l’aumento è concesso in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. L’emendamento contiene anche la “sanatoria” per le somme riscosse indebitamente dall’INPS per periodi anteriori al 1° gennaio 2001. Non si fa luogo al recupero se il reddito imponibile IRPEF per l’anno 2000 non è superiore a 8.263,31 euro (pari a £. 15.999.999). Se il reddito dell’anno 2000 è superiore a 8.263,31 euro, l’interessato deve restituite tre quarti dell’indebito, rateizzato in quote non superiori a un quinto dell’importo della pensione.

L'Inps avverte: Attenti ai truffatori

All'aumento previsto dalla legge finanziaria del 2002 sono interessati circa 2 milioni e 200 mila pensionati. Ad oltre 600 mila persone, di cui l'INPS conosce già la situazione reddituale, il nuovo importo sarà pagato con la rata di gennaio. Ai restanti 1.600.000 pensionati, possibili beneficiari dell'aumento, l'INPS invierà a casa una lettera nel mese di gennaio per acquisire i dati relativi ai redditi personali e del coniuge. Per il riconoscimento di tale aumento non è previsto che i pensionati siano contattati a domicilio da funzionari INPS. Pertanto chi dovesse ricevere eventuali telefonate o visite a domicilio a nome dell'INPS è pregato di segnalarle ai numeri di pronto intervento 113 e 112. Con l'occasione si richiama l'attenzione dei pensionati che per qualsiasi esigenza potranno rivolgersi direttamente all'INPS, anche per telefono chiamando il numero 16464 del Call center.

 

“Finanziaria 2002”

Articolo 31.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [1], con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 [2] con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS [1] ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

(dal sito di Kataweb pensioni)

 

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