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Previdenza
integrativa: la legislazione
Guida normativa a tutte le
leggi e i decreti in materia di previdenza complementare (link
al sito della Covip)
Decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124: disciplina
delle forme pensionistiche complementari
a norma dellarticolo 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Le modifiche introdotte dalla legge 335/1995 di
riforma del sistema pensionistico sono evidenziate in grassetto, le disposizioni
complementari della stessa legge sono riportate in corsivo
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
disciplina le forme di previdenza per lerogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziali.
Articolo 2
Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari
possono essere istituite:
- per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati
per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per
categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dellappartenenza alla medesima
impresa, ente, gruppo di imprese o di diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
- per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.
b-bis) per raggruppamenti di soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti dalle cooperative interessate.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo possono essere istituite:
- per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e b-bis), esclusivamente
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme
pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
Articolo 3
Istituzione delle forme pensionistiche
complementari
- Salvo quanto previsto dallart. 9, le fonti istitutive delle
forma pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi,
anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi anche interaziendali per
gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali
nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale
delleconomia del lavoro;
- accordi fra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
- regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro
non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
2. Per il Personale dipendente dalle
amministrazioni pubbliche di cui allart. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per
il personale dipendente di cui allart. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo
le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi
promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche
complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dellart. 4 di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere lindicazione di "Fondo
Pensione", la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
- Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di
partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
Articolo 4
Costituzione dei fondi pensione e
autorizzazione allesercizio
1. Fondi pensione sono costituiti:
- come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi
dellarticolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
delliniziativa;
- come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi
dellarticolo 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il
riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
lautorizzazione allesercizio dellattività ai sensi del comma 3
dellarticolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti
nelle forme previste dal comma 1 dellarticolo 4 del medesimo decreto legislativo
(comma 1, art. 5. Legge 335/95).
- Fondi pensione possono essere costituiti altresì nellambito
del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico
attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione,
separato ed autonomo, nellambito del patrimonio della medesima società o ente, con
gli effetti di cui allart. 2117 del codice civile.
- Lesercizio dellattività dei fondi pensione
è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione di cui allart. 16. Con uno o più decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo:
- le modalità di presentazione dellistanza, gli elementi
documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale,
nonché i termini per il rilascio dellautorizzazione;
- i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dellatto di destinazione del patrimonio, con
particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e ai
poteri degli organi collegiali;
- i requisiti per lesercizio dellattività, con
particolare riferimento allonorabilità e professionalità dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri
di cui allart. 3 della legge 2/1/1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle
modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni
operative contenute negli statuti;
- i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I Fondi
pensione costituiti nellambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per
lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto
riconosciuto ai sensi dellart. 12 codice civile ed i relativi statuti devono
prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la
sollecitazione al pubblico risparmio.
5. Nel caso dei fondi di cui al comma
2 lautorizzazione non può essere concessa:
- se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per
azioni o in accomandita per azioni;
- se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture
gestionali, amministrative contabili separate da quelle della società o dellente;
- se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano
sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi
chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
6. I Fondi
autorizzati sono iscritti in un Albo istituito presso la commissione di cui allart.
16.
- Trascorsi 12 mesi dal rilascio dellautorizzazione di cui al
comma 3 senza che il fondo abbia iniziato la propria attività, lautorizzazione
decade.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lautorizzazione allesercizio dellattività ai sensi del comma 3
dellarticolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti
nelle forme previste dal comma 1 dellarticolo 4 del medesimo decreto legislativo
(comma 1, art. 5, legge 335/95).
Articolo 5
Partecipazione negli organi di
amministrazione e di controllo
- La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del
fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del
datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
- Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio
rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva
il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
- Nellipotesi di fondo pensione costituito ai sensi
dellarticolo 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione
ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
Articolo 6
Regime delle prestazioni e modelli
gestionali
- I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
- convenzioni con soggetti autorizzati allesercizio
dellattività di cui allarticolo 1, comma 1, lett. c) della legge 2 gennaio
1991, n. 1, ovvero di soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in
uno dei Paesi aderenti allUnione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
- convenzioni con imprese assicurative di cui allarticolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al
ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con
imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti
allUnione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- convenzioni con una società di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione
secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del Tesoro con proprio decreto,
tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per
lattività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari;
- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai
limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi
pensione acquisiscono partecipazione nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti
gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita lAutorità garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
lutilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione
e di erogazione delle prestazioni: detto servizio deve essere organizzato secondo criteri
di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
- Alle prestazioni di cui allarticolo 7 erogate sotto forma
di rendita i fondi pensione provvedono mediante convezioni con imprese assicurative di cui
allarticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono
essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui allarticolo 16 a erogare
direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1
nellambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui
allarticolo 16, con riferimento all dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi
demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in
rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in
relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati allerogazione
delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio
tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale non inferiore a quindici anni.
- Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e
per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative. Nellesecuzione di tali convenzioni
non si applica larticolo 6-bis del presente decreto legislativo.
- Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui
soggetti gestori che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle
convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti
abilitati che non appartengono a identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte
ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dellinsieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nellambito
dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
- contenere le linee di indirizzo dellattività dei soggetti
convenzionati nellambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio
dei cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali possono essere modificate
le linee di indirizzo medesime;
- prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il
fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione
delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo
allatto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
- prevedere lattribuzione in ogni caso al fondo pensione
della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano
investite le disponibilità del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono
titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori
a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del
capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le
modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da
parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte dei rappresentanti dei creditori
stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il
gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui
allarticolo 103 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione anche se non
individualmente determinati o individuati e anche depositati presso terzi, diversi
dal soggetto gestore. Per laccertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa
ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della
commissione di vigilanza di cui allarticolo 16, assunta previo parere
dellautorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e
modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nellesecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena compatibilità delle
diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, devono
essere indicati nello statuto di cui allarticolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui allarticolo 16, sono
individuati:
- le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
- i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
- le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle
fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo;
4-sexies. I fondi pensione,
costituiti nellambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
- I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né
investire le disponibilità di competenza:
- in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale
complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima
se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con
diritto di voto per una ammontare tale da determinare in via diretta uninfluenza
dominante sulla società emittente;
- in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla
contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta
persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai
sensi dellarticolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura
complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo
pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento.
Articolo 6-bis
Banca Depositaria
- Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate
presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui allarticolo 2-bis
della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dallarticolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
- La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto
gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del
Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui allarticolo 6,
comma 4-quinquies.
- Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al
suddetto articolo 2-bis.
Articolo 7
Prestazioni
- Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
- Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al
compimento delletà pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza
con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione.
- Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo
in caso di cessazione dellattività lavorativa comportante la partecipazione al
fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo
stesso e di unetà di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nellordinamento obbligatorio di appartenenza.
Allatto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti
costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fine del presente comma
la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui allarticolo 10,
comma 1, lettera a).
- Liscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano
accumulati, ai sensi dellarticolo 8, contributi consistenti in quote di trattamento
di fine rapporto (TFR), può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti
costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per lacquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei
limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente allaccumulazione
di quote del TFR di sua pertinenza.
Non sono ammesse altre
anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui allarticolo 10, comma 1, lettera c).
- Lentità delle prestazioni è determinata dalle scelte
statutarie e contrattuali effettuate allatto della costituzione di ciascun fondo
pensione, secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della
capitalizzazione, nellambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e
regimi a prestazione definita di cui allarticolo 2, comma 2.
- Le fonti costitutive possono prevedere:
- la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione
della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per
un importo non superiore al cinquanta per cento dellimporto maturato;
- ladeguamento delle prestazioni nel rispetto
dellequilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.
Articolo 8
Finanziamento
- Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori
subordinati, ovvero di soggetti di cui allarticolo 409, punto 3), del codice di
procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le
previsione delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
- Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della
retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il
contributo è definito in percentuale del reddito dimpresa o di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo dimposta precedente; nel caso dei soci
lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva
possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota
dellaccantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di
lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano lutilizzazione di
quota dellaccantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinando la
misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
- Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale
destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla
iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a
carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25
la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dellaccantonamento annuale al
TFR eccedente la quota di cui allarticolo 13, comma 3 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla
stessa data (comma 2, art. 8, legge 335/95).
- Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui
siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono
essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente decreto.
- Gli enti di cui allarticolo 6, comma 1-bis), sentita
lAutorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi
pensione convenzioni per lutilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del
medesimo ente.
Articolo 9
Fondi pensione aperti
- I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni
ai sensi dellarticolo 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge
23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le
disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme
pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei
criteri di cui allarticolo 4, commi 2 e 6.
- Detti fondi sono aperti alladesione dei destinatari delle
disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistono o non operino le
fonti istitutive di cui allarticolo 3, comma 1, ovvero si determinano le condizioni
di cui allarticolo 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non
operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei
precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche
dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva.
- Ferma restando lapplicazione delle norme del precedente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario,
lautorizzazione alla costituzione e allesercizio dellattività dei fondi
di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dellarticolo 4, comma 3, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dintesa con le rispettive autorità
di vigilanza, sentita la commissione di cui allarticolo 16, [nonché, nel caso di
soggetti di cui allarticolo6, comma 1 bis, lAutorità garante della
concorrenza e del mercato].
Le disposizioni di cui allarticolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, trovano
applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto
nazionale di categoria successivamente allentrata in vigore della presente legge
ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi
di forme pensionistiche complementari (comma 2, art. 9, legge 335/95).
Articolo 10
Permanenza nel fondo pensione e
cessazione dei requisiti di partecipazione
- Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti
opzioni stabilendone misure, modalità e termini per lesercizio:
- il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- il trasferimento ad uno dei fondi di cui allarticolo 9;
- il riscatto della posizione individuale.
- Gli aderenti ai fondi pensione di cui allarticolo 9 possono
trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a)
del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.
- Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti
allesercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il
termine di sei mesi dallesercizio dellopzione.
3-bis. Le fonti istitutive
prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi
precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni
di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque
anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La
commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte
commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta
che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.
3-ter. In caso di morte del
lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione
individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza
di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.
Articolo 11
Vicende del fondo pensione
- Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti
i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della
copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
10.
- Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che
abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui
all'articolo 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
- Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate
entro sessanta giorni alla commissione di cui all'articolo 16, che ne dà comunicazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere
sull'equilibrio del fondo medesimo individuate dalla commissione di cui all'articolo 16,
gli organi del fondo e, comunque, i suoi responsabili devono comunicare preventivamente
alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia
dell'equilibrio del fondo pensione.
Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con
esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del R.D.L. 12 marzo 1936,
n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e alla commissione di cui all'articolo 16,
i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano
costituito un fondo di cui all'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'articolo 16, nomina un commissario
straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
Articolo 12
Contributo di solidarietà
- Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui
all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se
destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo
di solidarietà di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle
contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla
quota di accantonamento al TFR destinate a realizzare le finalità di previdenza
pensionistica complementari di cui all'articolo 1 del presente decreto legislativo. Resta
altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato
decreto legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di
lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto
legislativo.
1-bis. All'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole:
"Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza
complementare".
Articolo 13
Trattamento tributario di contributi e
prestazioni
- In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a
forme pensionistiche complementari.
- I contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono
deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per
cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
e comunque a lire 2 milioni e 500mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti
istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche
complementari di quote del TFR per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
- All'articolo 48, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o
di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a
disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai
medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per
un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500mila, a condizione che
le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del
contributo versato: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori";
- dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 47
sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al
6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della
contribuzione previdenziale obbligatoria".
- All'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni,
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
autonomo o d'impresa dichiarato".
- Con legge Finanziaria possono essere annualmente adeguati gli
importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
- Ai sensi e agli effetti del titolo 1, capo VI del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è deducibile un importo
non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a
forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale
riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare
il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si
applica l'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in
perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.
- All'articolo 47, comma 1 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento
periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni".
- All'articolo 48 del testo unico delle imposte sul redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis) le prestazioni periodiche
indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per
l87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".
- Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui allarticolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui
allarticolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis) sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dellarticolo 16, comma 1, lettera a) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 del
medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto
complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17
del medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni, applicando la
riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del
TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa
applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla
forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6
del citato articolo 17 e successive modificazioni e integrazioni.
Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento
all'articolo 17, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel
senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote
TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le
anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo (comma 2, art.
1, legge 335/95).
- Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e
i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) erogati ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera 1) del citato Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni e integrazioni. Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del
medesimo Testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
All'articolo 42, comma 4 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, ti. 124, e successive modificazioni e integrazioni (comma 3, art. 11,
legge 335/95).
- Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi
pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati,
l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e successive modifiche e integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per
cento.
- Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216.
- Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo.
- I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di
vigilanza di cui al successivo articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi
affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi
informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle amministrazioni delle finanze, del
tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 14
Regime tributario dei fondi pensione
- I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a 5
milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate
sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella
gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le
convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
- Limposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, quarto comma, della legge 23 marzo
1983, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
- Ai fondi pensioni il cui patrimonio, alla data del 28 aprile
1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6,
nella misura dello 0,50% del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dalla legge citata.
- Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi
pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
- Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione fra fondi pensioni sono soggette allimposta di registro nella misura
fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di lire un milione per ciascuna imposta.
Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dellimposta
sostitutiva prevista dallarticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituto dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale
importo, entro il secondo e lottavo mese successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al
tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2
dellarticolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può
comunque optare per il versamento in unica soluzione dellimposta dovuta entro il
termine previsto per il versamento della prima rata (comma 2, art. 12, legge 335/95).
I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte
dei fondi pensione si computano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal
presente articolo fino a compensazione (comma 3, art. 12, legge 335/95).
Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile,
l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente articolo è corrisposta dalla società o
ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito (comma 4, art. 12, legge
335/95).
L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5
dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle
modificazioni apportate dal presente articolo, se già versata, può portarsi in
compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, dell'articolo 14, del
suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal presente
articolo. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le relative modalità. (comma
5, art. 12, legge 335/95).
Articolo 15
Responsabilità degli organi del
fondo
- Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'articolo 5,
comma 1, e dei responsabili del fondo, si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e
2396 del codice civile.
- Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui
all'articolo 5, commi 1 e 3, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta della commissione di cui all'articolo 16, sono sospesi dall'incarico e,
nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall'incarico, i componenti degli
organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che:
- non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della commissione di cui all'articolo 16;
- forniscono alla predetta commissione informazioni false;
- violano le disposizioni dell'art. 6, commi 4-bis e 5;
- non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in
cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
- Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 si applicano le
disposizioni contenute nel presente articolo.
Articolo 16
Vigilanza sui fondi pensione
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le
difettive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il
Ministero del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.
- E istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione
con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi
per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
- La commissione è composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta: in sede di prima applicazione il decreto di
nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al
presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di
incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica
fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione
delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria
organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del
contradditorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle
materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
- Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il
presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati
di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui
all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la
legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal
ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. trascorso il
termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla
commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce
annualmente al Parlamento.
- E istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere
per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione
sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con
richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività
istituzionali della commissione. Lordinamento delle carriere e il trattamento
giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale
regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento
giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è
adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione
attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali.
Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere
dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle Proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della Previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995 (comma 2, art. 13, legge 335/95).
Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella
misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante
il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superare allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei
versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza con apposito decreto del
Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma
3, art. 13, legge 335/95).
Articolo 17
Compiti della commissione di vigilanza
- I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6,
nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che
assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di
società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in
materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono
iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui
all'articolo 16.
- In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza
sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l'albo di cui
all'articolo 4;
- Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre
che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche
nonché ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi;
- La commissione può altresì:
a) convocare presso di sé gli
organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione
degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.
- Nell'esercizio della vigilanza la commissione ha diritto di
ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie
attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto
salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I
dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono
incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno
l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando
configurino fattispecie di reato.
- Accordi di collaborazione possono intervenire tra la
commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo
6 e l'autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta sulle
questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.
Al fine di garantire la continuità dell'attività di
vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale operante alla data di entrata in vigore della presente legge
continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua durata dell'originario
incarico, i componenti della predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai
sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo
n. 124 del 1993 (comma 2, art. 14, legge 335/95).
Articolo 18
Norme finali
- Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'articolo 13, commi 5 e 7, ha effetto
dal 1° gennaio 1996. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate
ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica
del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e
contabili separate.
Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni. possono continuare a prevedere forme di contribuzione in
cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto
decreto legislativo, n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del
medesimo decreto (comma 25, art. 3, legge 335/95).
- Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative
dell'articolo 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro
del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 16; al fine della emanazione
di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la
consistenza e la tipologia degli investimenti.
- Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo,
le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi
che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli
6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in
conformità ai criteri dettati dall'articolo 17, dall'organismo di vigilanza competente in
ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica
medesima.
- Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un
termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 5. Agli
stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine
per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 5.
- Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun
caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire
100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo
comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
- I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare
alla commissione di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo
4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal
medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'articolo 4, comma 6.
I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze
e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal
1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6.
Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può modificare, sulla base dei dati
risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al
fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva
dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo
14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, comma 7, art. 15, legge
335/95.
I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a
fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, definiti da
accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge,
mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto
dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, fino al rinnovo degli accordi stessi e
comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge (comma 8, art. 15, legge 335/95).
- Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7
e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di
cui all'articolo 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti
previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i
destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 13, commi 2 e
3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di
forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di
posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile si applica il comma 13 dell'articolo 13.
- Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui
al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad
assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a
quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari
derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e
8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di
vigilanza di cui all'articolo 16 da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i
criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della
gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio
di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto
legislativo n. 124 del 1993 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo (comma 6, art. 15, legge
335/95).
8-ter. Le forme
pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui
al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare
l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio
finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere della commissione di cui all'art. 16, accetta, nei termini e secondo le modalità
indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette
condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater. Ai contributi versati ai
fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
delle previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis
continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. Laccesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento.
- I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono
chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza,
con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. E abrogato il secondo comma
dell'articolo 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall'articolo 74, commi primo
e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non
abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'articolo 75 del citato
decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i
fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. Lonere per
la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle
facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo
aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Articolo 18-bis
Sanzioni penali e amministrative
- Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a cinquanta
milioni. E sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state
destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i
responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16
segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
- Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera d) sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo
2621, primo comma, del codice civile.
- I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1 e i
responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della commissione di cui all'articolo 16, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
- I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo
4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui
sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Articolo
19
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47
(pubblicato sulla G.U. S.O. del 09/03/00 n.47)
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto larticolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
quale prevede lemanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del
regime fiscale delle forme di previdenza per lerogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme
di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,
nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennità;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
Visto larticolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999,
n. 662, che prevede lemanazione di regolamenti ai sensi dellarticolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della
previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disciplina del risparmio previdenziale
Articolo 1
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi
versati per la previdenza complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali,
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente
non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10
milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo
complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124 e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10
milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso
in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui allarticolo 70, comma
1; dei contributi versati ai sensi dellarticolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n.
579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del
predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico,
della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nellinteresse
delle persone indicate nellarticolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,
spetta la deduzione per lammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando
limporto complessivamente stabilito.";
b) nellarticolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nellarticolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine
della lettera sono soppresse;
e) nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
f) nellarticolo 70, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dellarticolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli
dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nellesercizio in
conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di
lavoro dei dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di
previdenza sono deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. E deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche
complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito
nellesercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura
di perdite dellesercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica
larticolo 44, comma 2. Se lesercizio è in perdita, la deduzione può essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dellammontare complessivamente maturato.".
2. Se lammontare dei contributi o dei premi versati alle
forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 non ha
fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1
dellarticolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo
pensione o allimpresa di assicurazione, entro il 30 settembre dellanno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione, limporto non dedotto o che non sarà
dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo 2
Disciplina delle forme pensionistiche
individuali
1. Dopo larticolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 9-bis
Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi
pensione aperti
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante
ladesione ai fondi pensione di cui allarticolo 9. Ladesione avviene, su
base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. Lammontare del contributo, definito anche in misura fissa
allatto delladesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al
compimento delletà pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza
con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano
consentite, in caso di cessazione dellattività lavorativa, nel concorso del
requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di unetà di non più di dieci
anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio
di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o dimpresa si
considera età pensionabile il compimento delletà prevista dallarticolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite
anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione
volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal
raggiungimento del limite delletà pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di
capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al
cinquanta per cento di quello maturato, salvo che limporto annuo della prestazione
pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento
dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Articolo 9-ter
Forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dallIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che garantiscano le prestazioni di cui allarticolo 9-bis, comma 4, secondo
le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo. Ladesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti
istitutive.
2. Lammontare dei premi, definito anche in misura fissa
allatto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1,
devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui
allarticolo 16, prima della loro applicazione.".
Articolo 3
Norme di coordinamento e di adeguamento del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 7, comma 6, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che limporto annuo della
prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per
cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
b) nellarticolo 10:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel
fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di
partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole:
"o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter;";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione
individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e
9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dellarticolo
7.";
4) nel comma 2, dopo le parole "ai fondi pensione di cui
allarticolo 9", sono inserite le seguenti: "o a una delle forme
pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole "a carico del fondo
pensione", sono aggiunte le seguenti: "o delle forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole "di cui
agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte delliscritto ad una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima
dellaccesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli
9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale
dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso
forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
c) nellarticolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 è sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di
forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere
fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.";
Articolo 4
Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dellarticolo 1, comma
1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
2. Le disposizioni dellarticolo 1, comma 1, lettera f), n.
1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo
dimposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dallart. 10,
comma 1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del
12 per cento del reddito complessivo, limporto massimo deducibile di dieci milioni
di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i
contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il
predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Capo II
Disciplina della gestione del risparmio
previdenziale
Articolo 5
Regime tributario dei fondi pensione in
regime di contribuzione definita
1. Larticolo 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione
definita
1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per
cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno solare, al lordo dellimposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate
per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad
altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da
altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o
comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il
valore del patrimonio stesso allinizio dellanno. Il valore del patrimonio
netto del fondo allinizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
danno, in luogo del patrimonio allinizio dellanno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dellanno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo dimposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi dimposta successivi, per lintero importo che trova in
essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
sono a titolo dimposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2
dellarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la
ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dellarticolo 26
del predetto decreto e dal comma 1 dellarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato
della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo dimposta o
limposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con la stessa aliquota della ritenuta o dellimposta sostitutiva.
5. Limposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata
entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa allimposta sostitutiva è
presentata entro un mese dallapprovazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il
bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
lapprovazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei
mesi dalla fine del periodo dimposta. Nel caso di fondi costituiti nellambito
del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della società o dellente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e
concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta
catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse.".
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 2, comma 1, la lettera e), è soppressa;
b) nellarticolo 2, comma 1-quater, dopo le parole:
"decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti:
"nonchè per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124";
c) nellarticolo 3, comma 3, le parole
"allarticolo 2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"allarticolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nellarticolo 27, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del
comma 3 dellarticolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 si applicano
ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili
derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti allimposta sul reddito
delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni
dellarticolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, limposta si applica su quelli maturati fino al giorno
precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono
liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il
giorno 16 del mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui allarticolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente
agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data.
Limposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente
decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo soggetti alle disposizioni dellarticolo 10-ter, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 77, limposta del 12,50 per cento si applica su quelli
maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I
relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono
versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Articolo 6
Regime tributario dei fondi pensione in
regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui allarticolo
9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo larticolo 14, è inserito il seguente:
"Articolo 14-bis
Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni
definite e dei contratti di assicurazione di cui allarticolo 9-ter
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per
cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta. Il
risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero determinato alla data di
accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale
della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato negativo è computato in
riduzione del risultato dei periodi dimposta successivi, per lintero importo
che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7
dellarticolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui allarticolo
9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
dimposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in
via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare ovvero alla data di
accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nellanno, il valore attuale
della rendita stessa allinizio dellanno. Il risultato negativo è computato in
riduzione del risultato dei periodi dimposta successivi, per lintero importo
che trova in essi capienza.".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dellarticolo 14-bis
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 7
Regime tributario dei fondi pensione che
detengono immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo larticolo 14-bis, introdotto dallarticolo 6, comma 1, è inserito il
seguente:
"Articolo 14-ter
Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
allarticolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio, riferibile agli
immobili determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni
di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai
prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei
canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, limposta
sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11 per cento sul
risultato netto maturato in ciascun periodo dimposta derivante dal restante
patrimonio, determinato ai sensi dellarticolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dellarticolo 14, commi da 3
a 7.".
2. Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dellarticolo 5,
commi da 4 a 7.
3. Larticolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è
abrogato.
Articolo 8
Regime tributario dei fondi pensione che
risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo larticolo 14-ter, introdotto dallarticolo 7, comma 1, è inserito il
seguente:
"Articolo 14-quater
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui
allarticolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
capitalizzazione, si applicano le disposizioni dellarticolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui
allarticolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e alle forme indicate nel comma
1 gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dellarticolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni
dellarticolo 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui
allarticolo 18, comma 1, siano costituite nellambito del patrimonio di
società o enti, limposta sostitutiva di cui ai commi precedenti è corrisposta
dalla società o dallente nellambito del cui patrimonio il fondo è
costituito.".
2. Ai fondi pensione di cui allarticolo 14-quater del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni
dellarticolo 5, commi da 4 a 7.
Articolo 9
Decorrenza
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si
applicano dal periodo dimposta in corso alla data da cui ha effetto il presente
decreto.
Capo III
Disciplina delle prestazioni pensionistiche e
del trattamento di fine rapporto
Articolo 10
Trattamento tributario delle prestazioni
pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 16, comma 1, è inserita la seguente
lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dellarticolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di
riscatto di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124 e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo larticolo 17 è inserito il seguente:
"Articolo 17-bis
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1
dellarticolo 16 sono soggette ad imposta mediante lapplicazione
dellaliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dellarticolo 17,
assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
limporto imponibile della prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento
di fine rapporto e dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari
provvedono a riliquidare limposta in base allaliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si
applicano le disposizioni previste dallarticolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dellimporto
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, limposta si
applica sullimporto al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti dallarticolo 10, commi 3-ter e
3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e comunque quando limporto
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per
cento dellassegno sociale di cui allarticolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio allatto della liquidazione definitiva
della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di
cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 124 del 1993, o a titolo
di anticipazione, sono soggette ad imposta con laliquota determinata ai sensi del
comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.";
c) nellarticolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater) è
inserita la seguente:
"g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dellarticolo 47
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale";
d) nellarticolo 42, dopo il comma 4-bis, è inserito il
seguente: "4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies, del comma 1
dellarticolo 41 sono costituiti dai rendimenti maturati nel periodo dimposta
riferibili al valore attuale delle prestazioni pensionistiche di cui allarticolo 47,
comma 1, lettera h-bis, erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per le rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo
dimposta riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione
al termine di ciascun periodo dimposta.";
e) nellarticolo 47, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita
dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nellarticolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita
dalle seguenti:
"d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma periodica non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1 dellarticolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera
h-bis) del comma 1 dellarticolo 47 erogate in forma di capitale a seguito di
riscatto della posizione individuale ai sensi dellarticolo 10, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del
richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta se determinabili;".
2. Nellarticolo 23, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è inserita le
seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
allarticolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di
cui allarticolo 17-bis, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;".
3. Per ladempimento degli obblighi derivanti dai contratti
di assicurazione di cui allarticolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà
di prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale residente nel
territorio dello Stato, il quale risponde in solido con limpresa. Il rappresentante
fiscale comunica allAmministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che
stipulano i predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità per lassolvimento dei predetti obblighi.
Articolo 11
Disciplina tributaria del trattamento di fine
rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 17:
- i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto
costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Limposta è applicata con
laliquota determinata con riferimento allanno in cui è maturato il diritto
alla percezione, corrispondente allimporto che risulta dividendo il suo ammontare,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare limposta in base allaliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è
stato reddito imponibile laliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui
vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali
anni si applica laliquota stabilita dallarticolo 11 per il primo scaglione di
reddito
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a
rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni,
limposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120
mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma
1 dellarticolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche
se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con
laliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla
cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono
imponibili per il loro ammontare netto con laliquota determinata con i criteri di
cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma
1 dellarticolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro
ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a base di
commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi
inferiori allanno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un
numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. Limposta è applicata con
laliquota determinata con riferimento allanno in cui è maturato il diritto
alla percezione, corrispondente allimporto che risulta dividendo il suo ammontare
netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a
base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Lammontare netto
delle indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico
dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari
alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento
a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra laliquota
del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e
laliquota complessiva del contributo stesso versato allente, cassa o fondo di
previdenza.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio allatto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e
alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e
somme, si applica laliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando limporto accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli
acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva.
2. Nellarticolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "di cui
allarticolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui allarticolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo,
dello stesso testo unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il
trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza è
applicata limposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell11
per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 applicano limposta di cui al
comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. Limposta è
versata entro il 16 febbraio dellanno successivo. Limposta è imputata a
riduzione del fondo. Nellanno solare in cui maturano le rivalutazioni e i
rendimenti, compreso lanno 2001, è dovuto lacconto dellimposta
sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati
nellanno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti
diversi da quelli indicati nei predetti articoli, limposta sostitutiva di cui al
comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei
redditi del periodo dimposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di
anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte
derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
5. Dallimposta relativa ai trattamenti di fine rapporto,
determinata ai sensi dellarticolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1°
gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma
del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un
importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i
periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese.
Articolo 12
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dallarticolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili
agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonché,
in caso di riscatto parziale di cui allarticolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da
tale data.
2. Le disposizioni dellarticolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dallarticolo 11, si applicano alle quote di
trattamento di fine rapporto maturate, nonché a quelle erogate a titolo di anticipazione
a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine
rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato
articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.
CAPO IV
Contratti di assicurazione, disposizioni
varie e finali
Articolo 13
Trattamento tributario dei contratti di
assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole "in ottemperanza a
disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché quelli versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i
contributi versati al fondo di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma
1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se
fiscalmente a carico.";
b) nellarticolo 13-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se
limpresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero
delle finanze, sentito lIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
(ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in
sede di ritenuta;";
c) nellarticolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito
dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte
corrispondente alla differenza tra lammontare percepito e quello dei premi pagati.
Tale differenza si assume applicando al suo importo gli elementi di rettifica finalizzati
a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse
subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dellaliquota dellimposta sostitutiva, nonché della data
di pagamento della stessa. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito un apposito
organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica.";
d) nellarticolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite
aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese autorizzate dallIstituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della
rendita successivamente allinizio dellerogazione;";
e) nellarticolo 48-bis, comma 1, lettera c), lultimo
periodo è soppresso.
2. Ai fini dellapplicazione degli articoli 10, comma 1,
lettera e-bis) e 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime
fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato limporto del premio afferente a
ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nellarticolo 21, secondo comma, le parole "e di
rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono
soppressi;
d) nella tariffa, allegato C è aggiunto larticolo 11, così
rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione", in
corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazione sulla
vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dellindicazione delle operazioni".
4. Nellarticolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, il comma 5 è soppresso.
Articolo 14
Applicazione dellimposta sostitutiva
sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo larticolo 26-bis è inserito il seguente:
"Articolo 26-ter
1. Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera
g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limpresa di assicurazione applica una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dallarticolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui allarticolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel
primo comma dellarticolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura prevista dallarticolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non
residenti si applicano le disposizioni dellarticolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi.".
2. Nellarticolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il
primo e il secondo comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo 15
Regime tributario dei fondi pensione ai fini
IVA
1. Nellarticolo 10, primo comma , numero 1),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole
"la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite le seguenti: "e
di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124".
Articolo 16
Decorrenza
1. Le disposizioni dellarticolo 13 si
applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2. Le disposizioni dellarticolo 14 si applicano per i
redditi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dellarticolo 15 si applicano a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Articolo 17
Allargamento delle forme di previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellarticolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è
aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al comma 2,
lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nellarticolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis), è
aggiunta la seguente: "c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di
rilievo almeno regionale.";
c) nellarticolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il
seguente periodo: "Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
b-ter), si considera età pensionabile il compimento delletà prevista
dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nellarticolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono
consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì
delegare il centro servizi o lazienda emittente la carta di credito o di debito, al
versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dellimporto corrispondente agli
abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi
la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il
titolare della moneta elettronica e con il titolare della posizione aperta presso il fondo
pensione medesimo.".
Articolo 18
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente
decreto sono emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti dal presente
decreto, si applica la disposizione di cui allarticolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai
contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
2. Per ladeguamento delle disposizioni del presente decreto
con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile
1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui allarticolo 3, comma
7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
per approfondire:
LA
RIFORMA DEI FONDI PENSIONE (su Miaeconomia.it un ampio speciale dedicato alla
riorganizzazione della previdenza italiana)
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