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Invalidi e altri
L'assegno di invalidità una prestazione erogata dallINPS e concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa. E' richiesta un'anzianità contributiva di cinque anni (di cui tre nell'ultimo quinquennio).Per il calcolo della rendita spettante si osservano le stesse regole utilizzate per determinare limporto della pensione di vecchiaia o di anzianità. L'assegno decorre dal mese successivo la presentazione della domanda ed ha una durata triennale. Allo scadere del triennio, sempre a domanda, può essere rinnovato per un periodo di uguale durata; dopo il terzo riconoscimento il trattamento è confermato automaticamente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno di invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia, se ricorrono i requisiti richiesti per quest'ultima ed a tal fine sono considerati validi per il diritto i periodi di percezione dell'assegno laddove non esista altra copertura contributiva.
La pensione di inabilità è concessa a quei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti allINPS che, a seguito di un evento morboso, si trovino nellincapacità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sono richiesti 5 anni di contribuzione (di cui 3 nell'ultimo quinquennio) ed il calcolo della pensione tiene conto anche degli anni che decorrono dalla data della domanda di pensione a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni. La concessione della pensione comporta anche la rinuncia a trattamenti INAIL, di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.
La pensione ai superstiti erogata dall'INPS è di due tipi: di reversibilità, quando il defunto era già titolare di pensione; indiretta, se, invece, se il defunto era assicurato con almeno 15 anni di contributi o poteva far valere, al momento della morte 5 anni di versamenti assicurativi, di cui almeno 3 anni versati nei cinque anni precedenti il decesso. Questa rendita è riconosciuta al coniuge e ai figli che alla data della morte del genitore, siano minori di 18 anni o, fino al 21^ o al 26^ anno di età, se, rispettivamente, studenti di scuola superiore o universitari. L'importo di pensione che spettava al deceduto tocca al 60% al coniuge e al figlio unico superstite; al 20% a ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge, fino ad un massimo del 40%; al 40% a ciascun figlio, se hanno diritto alla pensione soltanto i figli.
Un milione di pensioni di invalidità in meno (ilnuovo, 16 febbraio 2002) Sito informanziani.it Pensione degli invalidi civili Assegno ordinario di invalidità Pensione ai superstiti (reversibilità)
Pensioni e invalidità civile (sito specializzato in questa tematica)
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