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Fondo Casalinghe
IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Storia: dal 1963 ad oggi
Con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu istituita, presso lINPS e con gestione
separata, la Mutualità pensioni con la finalità di provvedere
allassicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. Potevano iscriversi
alla Mutualità pensioni le casalinghe che avessero compiuto i 15 anni di età e non
avessero superato letà di 50 anni. Tra le casalinghe iscrivibili erano comprese le
titolari di pensioni indirette, mentre erano escluse: le titolari di pensioni dirette a
carico dellAGO o delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esclusive
dellAG. Il Regolamento di esecuzione aveva precisato che erano da considerare
casalinghe le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitavano attività
soggetta allobbligo della iscrizione alle suindicate forme previdenziali e
che attendono senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche presso la propria
famiglia. La Mutualità pensioni provvedeva ad erogare la pensione di vecchiaia e la
pensione di invalidità. Il diritto alla pensione di vecchiaia era conseguibile, a
domanda, al compimento del 65°anno di età e il diritto alla pensione di invalidità
poteva essere acquisito dopo cinque anni di iscrizione alla Mutualità e sulla base di
almeno 120 contributi versati nella misura minima consentita, a condizione che la
capacità di esercitare la normale diretta attività, propria delle casalinghe, fosse
risultata ridotta, in modo permanente per infermità o per difetto fisico o mentale, a
meno di un terzo. Lammontare della pensione era costituito dallimporto di una
rendita vitalizia calcolata mediante lapplicazione alla complessiva contribuzione
versata di apposite tariffe attuariali che tenevano conto delletà posseduta
allepoca dei versamenti e della liquidazione della rendita. In base allart.
69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3], i contributi versati, secondo le
norme della Mutualità pensioni di cui alla legge n. 398/1963, dal 13 ottobre 1963 al 31
dicembre 2000, sono rivalutati, per i periodi antecedenti alla liquidazione della pensione
e secondo lanno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la
rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui allart. 3, comma 11, della
legge 27 maggio 1982, n. 297 [4], comportando laumento dei relativi trattamenti
pensionistici dal 1° gennaio 2001. Con lapplicazione del medesimo criterio sono
rivalutati i contributi inerenti ai periodi anteriori al 1° gennaio 1997 e versati dopo
il 31 dicembre 2000.
Il Fondo di previdenza operante dal 1997
Lart. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha attribuito al Governo una
delega ad emanare norme per armonizzare la disciplina della Mutualità pensioni prevista
per le casalinghe alle norme della riforma generale delle pensioni. In attuazione della
delega è stato emanato il DLgs 16 settembre 1996, n. 565, che ha proceduto al riordino
della Mutualità pensioni, introducendo, con efficacia dal 1° gennaio 1997, significative
innovazioni tra cui quelle di seguito accennate.
In particolare, lart. 1 ha stabilito che dal 1° gennaio 1997:
- la gestione Mutualità pensioni, costituita presso lINPS ad opera
della legge 5 marzo 1963, n. 389, assuma la nuova denominazione di Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari;
- possano iscriversi, su base volontaria, al nuovo Fondo di previdenza, i soggetti che
svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta;
- possano inoltre volontariamente iscriversi al Fondo, coloro che svolgono
unattività lavorativa ad orario ridotto, anche se espletata con carattere di
continuità, ma tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo di
assicurazione [5] ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime
generale obbligatorio.
- siano iscritti al nuovo Fondo i soggetti già iscritti alla Mutualità pensioni,
utilizzando come premio di ingresso nel Fondo i contributi versati alla preesistente
gestione della Mutualità. Tali contributi, ai sensi dellart. 69, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3], sono rivalutati, per i periodi antecedenti
allingresso nel Fondo e secondo lanno di versamento, in base ai coefficienti
utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui allart. 3,
comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297.
Contribuzione e riscatto
L art. 2 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, aveva previsto che i soggetti che
chiedevano di iscriversi al Fondo, avrebbero dovuto versare i contributi nella misura da
essi scelta tra cinque classi di contribuzione da fissare con decreto ministeriale. Tale
decreto, che avrebbe dovuto stabilire le cinque classi di contribuzione, non risulta
essere stato emanato. Dal 1° gennaio 1999, a seguito delle modifiche apportate a tale
disposizione dallart. 58, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
gli iscritti possono essi stessi fissare lammontare dei contributi che comunque non
può essere inferiore a lire 50mila mensili. Peraltro, a coloro che si iscrivono al Fondo
dopo il compimento del sessantesimo anno di età, allo scopo di consentire loro di
perfezionare il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva entro il
raggiungimento del 65° anno di età, è riconosciuta la facoltà di incrementare
lanzianità contributiva posseduta, mediante versamento della riserva matematica
corrispondente al periodo di incremento necessario. A carico degli iscritti grava anche
una contribuzione aggiuntiva da determinare con decreto ministeriale in correlazione con
le effettive spese di gestione del Fondo.
Prestazioni e requisiti per il diritto
Il Fondo provvede ad erogare un trattamento pensionistico che si ritiene possa essere
definito di vecchiaia e la pensione di inabilità.
In base alle disposizione dell'articolo 3:
- il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue a partire dal
compimento del 57° anno di età, purché siano stati maturati almeno cinque anni di
anzianità contributiva e a condizione che lammontare del trattamento non sia
inferiore a 1,2 volte limporto dellassegno sociale di cui allart. 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, a prescindere dallimporto,
quando siano stati compiuti i 65 anni di età e sia stato maturato il limite minimo dei
cinque anni di anzianità contributiva;
- il diritto alla pensione di inabilità si consegue a qualsiasi età, purché siano stati
maturati almeno 5 anni di anzianità contributiva e a condizione che sia stata accertata
lassoluta e permanente impossibilità delliscritta interessata a svolgere
qualsiasi attività lavorativa.
Calcolo della pensione
Per la determinazione dellammontare della pensione, lart. 4 del DLgs 16
settembre 1996, n. 565, prevede lapplicazione delle regole del sistema di calcolo
contributivo di cui allart. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
escluse le disposizioni della stessa legge che riguardano i coefficienti di trasformazione
dellammontare del montante contributivo in rendita vitalizia.
Secondo tali regole, il calcolo contributivo della pensione si basa sul montante
contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo alletà
raggiunta al momento del pensionamento.
Lammontare della contribuzione versata al Fondo: per quello che concerne il limite
minimo non può essere inferiore allimporto mensile di lire 50 mila come stabilisce
lart. 2, comma 1, del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, nel testo sostituito
dallart. 58, comma 1 lettera a) numero 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; per
quello che concerne il limite massimo, non può superare il limite stabilito dalle regole
del sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Secondo tali regole,
lammontare della contribuzione massima corrisponde ad una percentuale della
retribuzione annua imponibile fissata in lire 132.000.000 per lanno 1996 e
annualmente rivalutabile. A seguito della
rivalutazione tale limite massimo ha raggiunto i seguenti importi: £. 137.148.000 per
lanno 1997; £. 139.480.000 per lanno 1998; £. 141.991.000 per lanno
1999; £. 144.263.000 per lanno 2000.
Lammontare annuo dei contributi versati si rivaluta, su base composta, al 31
dicembre di ogni anno - ad iniziare dallanno successivo a quello a cui gli stessi
contributi si riferiscono - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello
corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo)
relativa al quinquennio precedente lanno da rivalutare. La somma degli importi annui
delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo
individuale.
Limporto annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo
individuale il coefficiente di trasformazione correlato alletà posseduta al momento
del pensionamento e previsto nella tabella che, in base allart. 4, comma 2, del DLgs
16 settembre 1996, n. 565, come sostituito dallart. 58, comma 1 lettera b), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 [6], sarà adottata con decreto ministeriale seguendo la
procedura ivi prevista.
Per determinare lammontare della pensione di inabilità, nei casi in cui
laccesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57° anno di
età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età.
Limporto mensile della pensione si ottiene dividendo limporto annuo per
tredici mensilità.
PREVENZIONE E
ASSICURAZIONE PER INFORTUNI NELLE ABITAZIONI
La normativa per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti
di civile abitazione e per la istituzione di una forma di assicurazione obbligatoria
contro il rischio infortunistico negli stessi ambienti, è stata emanata con la legge 3
dicembre 1999, n. 493|, che, con gli articoli da 2 a 5 regolamenta la prevenzione e con
gli articoli da 6 a 11 regolamenta lassicurazione.
Prevenzione
Le norme di cui agli articoli da 2 a 5 della legge, riguardano programmi di attività e
competenze di organi e strutture amministrative interessate alla prevenzione dei rischi di
nocività e di infortunio negli ambienti di civile abitazione. In particolare:
- lart. 2 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, attribuisce al Governo una delega ad
adottare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la sicurezza e
la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportandovi le
modificazioni che si rendessero necessarie;
- con lart. 3 della legge 3 dicembre 1999, n. 493: al Servizio sanitario nazionale
è stato assegnato il compito di promuovere, a livello territoriale, la sicurezza e la
salute negli ambienti di civile abitazione, sviluppando unadeguata azione di
informazione e di educazione volta alla prevenzione delle cause di nocività e degli
infortuni nei medesimi ambienti; ai dipartimenti per la prevenzione delle unità sanitarie
locali sono stati attribuiti, per la prevenzione in parola, compiti di assistenza, di
individuazione e valutazione dei rischi esistenti o verificabili in futuro, di promozione
e di organizzazione di iniziative di educazione sanitaria, nonché di coordinamento; per
la realizzazione dei
compiti degli stessi dipartimenti sono state individuate le risorse e i limiti in cui le
medesime possono considerarsi disponibili;
- lart. 4 prevede lattivazione di un sistema informativo presso
lIstituto superiore di sanità e le finalità che con esso si intendono perseguire;
- con lart. 5 sono demandati al Ministro della sanità sia il compito di
emanare, di concerto con altri ministri, uno o più decreti concernenti le linee guida per
linformazione e leducazione alla prevenzione degli infortuni in parola, sia il
compito di predisporre campagne informative a livello nazionale.
Assicurazione
Le norme cui agli articoli da 6 a 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, riguardano
listituzione dellassicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio
infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
Lassicurazione, ai sensi dellart. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è
gestita dallINAIL (Istituto nazionale dellassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro) e, allo scopo, in base allart. 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
è stato costituito, presso lo stesso Istituto, un apposito Fondo speciale con
contabilità separata, al quale sovrintende un Comitato amministratore che dura in carica
per tre anni. Tra i compiti del Comitato amministratore figurano quello del miglioramento
delle prestazioni, della vigilanza sullafflusso dei contributi e
sullerogazione delle prestazioni, nonché quello di decidere in un unico grado i
ricorsi in materia di contributi e di prestazioni.
Obbligo di iscrizione e pagamento del premio assicurativo
In base allart. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e secondo le disposizioni di
relativa applicazione contenute nellart. 1 del Regolamento emanato con il DM 15
settembre 2000, ciascun componente il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 65
anni compiuti, che svolga in via esclusiva e non occasionale attività finalizzate alla
cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare in ambito domestico, é
obbligato ad iscriversi allassicurazione contro gli infortuni domestici gestita
dallINAIL. Tali attività debbono essere svolte senza vincolo di subordinazione e a
titolo gratuito. Per quei componenti che compiano i 65 anni di età in corso di
assicurazione, la stessa mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza del premio. A norma dellart. 6 della legge 3
dicembre 1999, n. 493, e dell art. 1 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000:
- per ambito domestico si intende linsieme degli immobili di civile
abitazione e delle relative pertinenze dove dimora il nucleo familiare
dellassicurato, comprese le parti comuni condominiali nel caso in cui
limmobile faccia parte di un condominio;
- il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva se lassicurato
non svolge altra attività che comporti liscrizione presso forme di previdenza
obbligatorie.
Lart. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, stabilisce che il premio assicurativo
unitario, a carico di ogni iscritto allassicurazione, è fissato nella misura annua
di lire venticinquemila esenti da oneri fiscali.
Peraltro, ai sensi dellart. 4 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000:
- liscrizione allassicurazione avviene mediante il versamento del premio, a
meno che non sussistano le condizioni per fruire dellesonero dallo stesso
versamento;
- per lanno 2001, primo anno di applicazione della norma, liscrizione e il
versamento del premio debbono avvenire entro trenta giorni dal 15 marzo 2001, termine di
scadenza del semestre successivo alla data di emanazione del DM 15 settembre 2000;
- coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere assicurati successivamente
allanno 2001, sono obbligati ad iscriversi e a versare il premio assicurativo dalla
data in cui le dette condizioni si verificano;
- per gli anni successivi alla prima iscrizione, il premio assicurativo, se permangono le
condizioni per lassicurazione, deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Obbligo di iscrizione ed esonero dal pagamento del premio assicurativo
Coloro che si trovino nelle previste condizioni per essere obbligatoriamente iscritti
allassicurazione, ai sensi dellart. 8, comma 2, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, e delle relative disposizioni applicative di cui allart. 7 del Regolamento
emanato con il DM 15 settembre 2000, possono essere esonerati dal versamento del premio
che viene posto a carico dello Stato, allorché:
- siano titolari di redditi propri per un ammontare non superiore a lire 9 milioni annui;
- appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi limporto
di lire 18 milioni annui.
Per la determinazione di tali redditi, lart. 2 del DM 15 settembre 2000 [7], emanato
in attuazione della previsione di cui allart. 11, comma 2, della legge 3 dicembre
1999, n. 493, prescrive che si faccia riferimento al reddito complessivo lordo ai fini
IRPEF, relativo allanno precedente quello della presentazione della domanda di
iscrizione allassicurazione e dichiarato contestualmente alla stessa iscrizione.
I soggetti, che sono obbligati alliscrizione e che possono fruire dellesonero
dal versamento del premio, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione con la
contestuale dichiarazione sostitutiva sulla situazione reddituale resa ai sensi degli
articoli 1 e 2 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403 [8]. Gli stessi soggetti:
- per lanno 2001, primo anno di applicazione della norma sulla iscrizione, sono
obbligati ad iscriversi entro trenta giorni dal 15 marzo 2001, termine di scadenza del
semestre successivo alla data di emanazione del DM 15 settembre 200
- qualora le condizioni per essere assicurati si realizzino successivamente allanno
2001, hanno lobbligo di iscriversi dalla data in cui le dette condizioni si
verificano;
- per gli anni successivi alla prima iscrizione, nel caso in cui uno dei requisiti per
liscrizione
obbligatoria o per lesonero dal versamento venga meno, hanno lobbligo di farne
denuncia allINAIL entro i trenta giorni successivi dalla data in cui la nuova
situazione si è verificata.
Oggetto dellassicurazione
Per quel che concerne i rischi coperti dallassicurazione, lart. 7 della legge
3 dicembre 1999, n. 493, e lart. 2 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000,
precisano che la tutela apprestata dalla stessa assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa delle
attività di lavoro che si svolgano in ambito domestico, a condizione che
dallinfortunio sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 33 per cento.
Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni
verificatisi allinterno dellimmobile di civile abitazione ove dimora il nucleo
familiare e conseguenti al rischio derivante dallo svolgimento di attività finalizzate
alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare.
Sono esclusi dallassicurazione: gli infortuni verificatisi al di fuori del
territorio nazionale; quelli conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; gli
infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili causato da cedimenti
naturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; gli infortuni mortali.
Prestazioni
Alliscritto il quale, a causa di un infortunio domestico, risulti che abbia subito
uninabilità permanente tale da ridurre lattitudine al lavoro in misura pari o
superiore al 33 per cento, ai sensi dellart. 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493,
e delle disposizioni di relativa applicazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, del
Regolamento emanato con il DM 15 settembre 2000, spetta, a seguito di presentazione di
domanda documentata da parte dellinteressato, una rendita vitalizia.
Nel comma 3 dellart. 9 della legge n. 493/1999 viene affermato che
allassicurazione contro gli infortuni domestici non si applica il principio
dellautomaticità delle prestazioni. Tale principio, se operante, avrebbe consentito
di considerare, sia ai fini del conseguimento del diritto alla rendita sia ai fini della
determinazione dellimporto della rendita, i contributi dovuti ma non effettivamente
versati e non ancora prescritti. Al riguardo alla non applicabilità del principio in
parola, lart. 8 del
Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000, precisa che:
- gli iscritti non in regola con lobbligo di versare i contributi, hanno diritto a
conseguire il diritto alla rendita soltanto per gli infortuni avvenuti dal giorno
successivo a quello in cui gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare i versamenti
degli stessi contributi;
- i soggetti non in regola con lobbligo della iscrizione, acquisiscono il diritto
alla rendita soltanto per gli infortuni che si verificano dopo che sia avvenuta
liscrizione.
Limporto della rendita è calcolato su una retribuzione convenzionale di importo
pari a quello della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del
settore industriale rivalutabile ai sensi dellart. 116 del TU di cui al DPR 30
giugno 1965, n. 1124 [9], e successive modificazioni. La rendita è corrisposta, a
decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità
temporanea assoluta, in misura proporzionale al grado della inabilità sulla base delle
aliquote di cui alla
tabella n. 7 del citato TU, nel testo allegato al Regolamento di cui al DM 15 settembre
2000 di applicazione della legge n. 493/1999. La inabilità è accertata ai sensi
dellart. 102 del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, ed è valutata secondo i criteri e con losservanza delle disposizioni
richiamate nellart. 10, comma 2, del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000. Ai
sensi dellart. 12 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000, nel caso in cui il
titolare di una rendita, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità
complessiva sia superiore a quella in base alla quale gli fu liquidata la precedente
rendita, in suo favore si procede alla
costituzione di una nuova rendita. Questa viene calcolata sulla base del grado di
riduzione complessiva dellattitudine al lavoro causata dalle lesioni determinata dal
precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, e valutata secondo le disposizioni
dellart. 78 del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, e in base alla retribuzione convenzionale innanzi specificata vigente al
momento del nuovo infortunio, a meno che tale retribuzione non risulti di importo
inferiore a quello della retribuzione in base alla quale risulta liquidata la precedente
rendita, nel qual caso la nuova rendita si determina in base a questultima
retribuzione.
ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
In favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, dal 1° gennaio 1999, è
prevista
lattribuzione di un assegno mensile, in base alle norme dellart. 65 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 [10], e del Regolamento di relativa attuazione di cui al DM
15 luglio 1999, n. 306, come modificate dalle disposizioni di cui allart. 80, commi
4, 5, 6 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Lassegno può essere concesso in favore di un nucleo familiare alla condizione che
non sia stato già concesso ad alcuno dei componenti lo stesso nucleo e purché il
medesimo nucleo risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore
dellindicatore della situazione economica (ISE) previsto dalla Tabella 1 del DLgs 31
marzo 1998, n. 109, e fissato in lire 36 milioni con riferimento ai nuclei familiari con
cinque componenti.
Il nucleo familiare comprende: chi richiede lassegno, coloro che fanno parte della
famiglia anagrafica ai sensi dellart. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con il DPR 30 maggio 1989, n. 223, e i soggetti che ai fini IRPEF sono
considerati a carico del richiedente o di alcuno dei componenti la famiglia anagrafica.
Fino al 31 dicembre 2000, il diritto allassegno era riconosciuto ai nuclei familiari
che, in presenza delle altre necessarie condizioni, erano composti da cittadini italiani
residenti con tre o più figli tutti in età inferiore agli anni 18.
Dal 1° gennaio 2001, in base allart. 80, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il diritto allassegno è riconosciuto al nucleo familiare del quale, in
presenza delle altre necessarie condizioni, facciano parte: il richiedente, che sia
cittadino italiano o comunitario avente residenza nel territorio dello Stato, e almeno tre
componenti di età inferiore ai 18 anni conviventi con il richiedente, che siano figli
dello stesso richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le
maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, il valore
dellISE è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal citato
DLgs n. 109/1998, applicando i criteri di calcolo stabiliti nellallegato A al
Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, anche ai fini della valutazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare che deve essere effettuata senza tenere conto della
casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
Lassegno si ottiene a seguito di domanda che deve essere presentata, al competente
ufficio del comune di residenza da parte di uno dei genitori responsabile delle
dichiarazioni anagrafiche ai sensi dellart. 6 del citato Regolamento n. 223/1989,
entro il termine perentorio del 31 gennaio dellanno successivo a quello per il quale
è richiesto lassegno e, limitatamente allanno 1999, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del Regolamento di cui al DM n. 306/1999.
Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di cui
allart.4, comma 1, del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, concernente la situazione
economica del nucleo familiare.
Il diritto allassegno decorre dal 1° gennaio dellanno in cui si verificano le
richieste condizioni innanzi indicate, a meno che la situazione relativa alla presenza di
almeno tre minori non si realizzi dopo il 1° gennaio, nel qual caso il diritto decorre
dal primo giorno del mese in cui tale circostanza si sia verificata. Colui al quale viene
attribuito lassegno è tenuto a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che
determini la variazione del nucleo familiare.
Ai sensi dellart. 2 del Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, il diritto
cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare la prescritta
composizione del nucleo familiare, o dal 1° gennaio dellanno in cui viene a
mancare, in base alle disposizioni del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti
di attuazione, il requisito del valore dellindicatore della situazione economica
(ISE).
In base allart. 65, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [10], nel testo
sostituito dallart. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
lassegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per 13 mensilità, nel caso in cui lISE del nucleo familiare sia uguale o inferiore
alla differenza tra il valore dellISE assunto come limite massimo per avere diritto
allassegno e il doppio dellammontare annuo dellassegno. Nel caso in cui
il valore dellISE del nucleo
familiare risulti superiore a tale differenza lassegno viene attribuito in misura
pari alla metà della differenza tra il valore dellISE assunto come limite massimo
per conseguire lassegno e il valore dellISE del nucleo familiare.
Lammontare annuo dellassegno dal 1° gennaio 2001 non può essere inferiore a
lire 20.000.
ESEMPIO: nucleo familiare di cinque persone, lISE massimo (senza maggiorazioni) è
uguale a 36 milioni; il doppio dellassegno annuo è di (200.000 x 13 x 2) lire
5.200.000; la differenza tra lISE massimo e il doppio dellassegno è di
(36.000.000 5.200.000) lire 30.800.000. Se lISE del nucleo familiare non è
superiore a lire 30.800.000, lassegno spetta per intero; se lISE del nucleo
familiare è, ad esempio, 33 milioni (superiore, quindi, a lire 30.800.000 ma non
superiore a 36.000.000), lassegno è pari a [(36.000.000 33.000.000) / 2]
lire 1.500.000.
Sia limporto dellassegno sia il valore limite dellISE, per avere diritto
allassegno, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dellindice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2000 la
rivalutazione è stata dell1,6 per cento e per lanno 2001 è del 2,5 per
cento.
Ai sensi dellart. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [11],
lassegno è concesso dal comune di residenza e posto a carico dello stesso Ente. A
corrispondere lassegno provvede lINPS. Peraltro, la potestà di concedere
lassegno può essere esercitata da più comuni in forma associativa o mediante
listituzione di un apposito servizio o dallINPS sulla base di accordi con i
comuni interessati.
Lassegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre minori non costituisce
reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con analoghe provvidenze erogate
dagli enti locali e dallINPS.
ASSEGNO DI
PARTO
Per ogni figlio nato successivamente al 1° luglio 1999, in favore delle madri cittadine
italiane residenti è prevista la concessione a carico del comune di residenza di un
assegno di maternità, in base alle norme dellart. 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e del Regolamento di relativa applicazione di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306,
come modificate dalle disposizioni dellart. 80, commi 10 e 11, della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Può verificarsi che le madri siano anche lavoratrici e che, grazie
a tale loro qualità, usufruiscano di una indennità di maternità corrisposta da enti
previdenziali o del trattamento economico per maternità previsto dagli ordinamenti delle
amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici o del trattamento economico di
maternità corrisposto da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi per la
maternità. In tal caso, le
madri interessate, se lindennità previdenziale o il trattamento da esse percepito
per la maternità sia di importo inferiore a quello dellassegno, possono chiedere al
comune di residenza la concessione della quota differenziale dellassegno.
La concessione dellassegno di maternità o della relativa quota differenziale è
subordinata alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza della madre
interessata risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore
dellindicatore della situazione economica (ISE) previsto dalla Tabella 1 del DLgs 31
marzo 1998, n. 109, e fissato in lire 50 milioni con riferimento ai nuclei familiari con
tre componenti.
Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le
maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, il valore
dellISE è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal citato
DLgs n. 109/1998, applicando i criteri di calcolo stabiliti nellallegato A al
Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, anche ai fini della valutazione del
patrimonio mobiliare e immobiliare che deve essere effettuata senza tenere conto della
casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
Il nucleo familiare comprende: la madre che richiede lassegno, coloro che fanno
parte della famiglia anagrafica ai sensi dellart. 4 del Regolamento anagrafico della
popolazione residente approvato con il DPR 30 maggio 1989, n. 223, e i soggetti che ai
fini IRPEF sono considerati a carico della richiedente o di alcuno dei componenti la
famiglia anagrafica.
Lassegno di maternità o la relativa quota differenziale sono concessi a seguito di
domanda che la madre interessata deve presentare al competente ufficio del comune nel
quale risiede, nel termine perentorio di sei mesi dalla data del parto e, limitatamente
allanno 1999 e per figli nati dopo il 1° luglio 1999, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306. Nel caso in cui sia
richiesto lintero assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di
non essere beneficiaria, per lo stesso evento, di altri trattamenti di maternità a carico
dellINPS o di altro ente previdenziale o di Ente Pubblico in qualità di datore di
lavoro o di datore privato. Nellipotesi in cui venga chiesta una quota differenziale
dellassegno, la richiedente è tenuta a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o a produrre unattestazione
dellente previdenziale o dellente datore di lavoro o del datore di lavoro
privato, relativa allimporto complessivo dellindennità da integrare. Inoltre,
unitamente alla domanda deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di cui
allart. 4, comma 1, del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, concernente la situazione
economica del nucleo familiare. Lassegno di maternità in favore delle madri che non
beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o di altro trattamento per
maternità, é attribuito dalla data del parto nel limite massimo di
cinque mensilità e, il relativo importo mensile: per ogni figlio nato successivamente al
1° luglio 1999, è di lire 200.000; per ogni figlio nato dopo il 1° luglio 2000, è di
lire 300.000; e, in base allart. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o per ogni minore avuto in
affidamento preadottivo dopo il 31 dicembre 2000, è di lire 500.000. Limporto della
quota differenziale è pari alla differenza tra limporto dellassegno di
maternità a carico del comune di residenza e quello dellindennità di maternità.
Sia limporto dellassegno sia il valore limite dellISE per avere diritto
allassegno sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dellindice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Lassegno di maternità, posto a carico del comune di residenza, é corrisposto
dallINPS.
Lassegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è
cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dallINPS, a meno che
non venga a cumularsi con altra indennità attribuita per lo stesso evento, nel qual caso
è cumulabile soltanto per la eventuale parte differenziale.
( schede tratte da www.pensionilex.kataweb.it )
per approfondire:
Pensioni e casalinghe. Guida di Kataweb
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