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Fondo Casalinghe


IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Storia: dal 1963 ad oggi

Con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu istituita, presso l’INPS e con gestione separata, la “Mutualità pensioni” con la finalità di provvedere all’assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. Potevano iscriversi alla Mutualità pensioni le casalinghe che avessero compiuto i 15 anni di età e non avessero superato l’età di 50 anni. Tra le casalinghe iscrivibili erano comprese le titolari di pensioni indirette, mentre erano escluse: le titolari di pensioni dirette a carico dell’AGO o delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esclusive dell’AG. Il Regolamento di esecuzione aveva precisato che erano da considerare casalinghe “le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitavano attività soggetta all’obbligo della iscrizione” alle suindicate forme previdenziali e “che attendono senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche presso la propria famiglia”. La Mutualità pensioni provvedeva ad erogare la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità. Il diritto alla pensione di vecchiaia era conseguibile, a domanda, al compimento del 65°anno di età e il diritto alla pensione di invalidità poteva essere acquisito dopo cinque anni di iscrizione alla Mutualità e sulla base di almeno 120 contributi versati nella misura minima consentita, a condizione che la capacità di esercitare la normale diretta attività, propria delle casalinghe, fosse risultata ridotta, in modo permanente per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. L’ammontare della pensione era costituito dall’importo di una rendita vitalizia calcolata mediante l’applicazione alla complessiva contribuzione versata di apposite tariffe attuariali che tenevano conto dell’età posseduta all’epoca dei versamenti e della liquidazione della rendita. In base all’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3], i contributi versati, secondo le norme della Mutualità pensioni di cui alla legge n. 398/1963, dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, sono rivalutati, per i periodi antecedenti alla liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all’art. 3, comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297 [4], comportando l’aumento dei relativi trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2001. Con l’applicazione del medesimo criterio sono rivalutati i contributi inerenti ai periodi anteriori al 1° gennaio 1997 e versati dopo il 31 dicembre 2000.

Il Fondo di previdenza operante dal 1997

L’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha attribuito al Governo una delega ad emanare norme per armonizzare la disciplina della Mutualità pensioni prevista per le casalinghe alle norme della riforma generale delle pensioni. In attuazione della delega è stato emanato il DLgs 16 settembre 1996, n. 565, che ha proceduto al riordino della Mutualità pensioni, introducendo, con efficacia dal 1° gennaio 1997, significative innovazioni tra cui quelle di seguito accennate.

In particolare, l’art. 1  ha stabilito che dal 1° gennaio 1997:

- la gestione “Mutualità pensioni”, costituita presso l’INPS ad opera della legge 5 marzo 1963, n. 389, assuma la nuova denominazione di “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”;

- possano iscriversi, su base volontaria, al nuovo Fondo di previdenza, i soggetti che svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta;

- possano inoltre volontariamente iscriversi al Fondo, coloro che svolgono un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se espletata con carattere di continuità, ma tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo di assicurazione [5] ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

- siano iscritti al nuovo Fondo i soggetti già iscritti alla Mutualità pensioni, utilizzando come premio di ingresso nel Fondo i contributi versati alla preesistente gestione della Mutualità. Tali contributi, ai sensi dell’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [3], sono rivalutati, per i periodi antecedenti all’ingresso nel Fondo e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all’art. 3, comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297.

Contribuzione e riscatto

L’ art. 2 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, aveva previsto che i soggetti che chiedevano di iscriversi al Fondo, avrebbero dovuto versare i contributi nella misura da essi scelta tra cinque classi di contribuzione da fissare con decreto ministeriale. Tale decreto, che avrebbe dovuto stabilire le cinque classi di contribuzione, non risulta essere stato emanato. Dal 1° gennaio 1999, a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 58, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
gli iscritti possono essi stessi fissare l’ammontare dei contributi che comunque non può essere inferiore a lire 50mila mensili. Peraltro, a coloro che si iscrivono al Fondo dopo il compimento del sessantesimo anno di età, allo scopo di consentire loro di perfezionare il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva entro il raggiungimento del 65° anno di età, è riconosciuta la facoltà di incrementare l’anzianità contributiva posseduta, mediante versamento della riserva matematica corrispondente al periodo di incremento necessario. A carico degli iscritti grava anche una contribuzione aggiuntiva da determinare con decreto ministeriale in correlazione con le effettive spese di gestione del Fondo.

Prestazioni e requisiti per il diritto

Il Fondo provvede ad erogare un trattamento pensionistico che si ritiene possa essere definito di vecchiaia e la pensione di inabilità.

In base alle disposizione dell'articolo 3:

- il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue a partire dal compimento del 57° anno di età, purché siano stati maturati almeno cinque anni di anzianità contributiva e a condizione che l’ammontare del trattamento non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, a prescindere dall’importo, quando siano stati compiuti i 65 anni di età e sia stato maturato il limite minimo dei cinque anni di anzianità contributiva;

- il diritto alla pensione di inabilità si consegue a qualsiasi età, purché siano stati maturati almeno 5 anni di anzianità contributiva e a condizione che sia stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità dell’iscritta interessata a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Calcolo della pensione

Per la determinazione dell’ammontare della pensione, l’art. 4 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, prevede l’applicazione delle regole del sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, escluse le disposizioni della stessa legge che riguardano i coefficienti di trasformazione dell’ammontare del montante contributivo in rendita vitalizia.

Secondo tali regole, il calcolo contributivo della pensione si basa sul montante contributivo individuale e sul coefficiente di trasformazione relativo all’età raggiunta al momento del pensionamento.

L’ammontare della contribuzione versata al Fondo: per quello che concerne il limite minimo non può essere inferiore all’importo mensile di lire 50 mila come stabilisce l’art. 2, comma 1, del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, nel testo sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) numero 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; per quello che concerne il limite massimo, non può superare il limite stabilito dalle regole del sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Secondo tali regole, l’ammontare della contribuzione massima corrisponde ad una percentuale della retribuzione annua imponibile fissata in lire 132.000.000 per l’anno 1996 e annualmente rivalutabile. A seguito della
rivalutazione tale limite massimo ha raggiunto i seguenti importi: £. 137.148.000 per l’anno 1997; £. 139.480.000 per l’anno 1998; £. 141.991.000 per l’anno 1999; £. 144.263.000 per l’anno 2000.

L’ammontare annuo dei contributi versati si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno - ad iniziare dall’anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono - utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo individuale.

L’importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all’età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella che, in base all’art. 4, comma 2, del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, come sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144 [6], sarà adottata con decreto ministeriale seguendo la procedura ivi prevista.

Per determinare l’ammontare della pensione di inabilità, nei casi in cui l’accesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57° anno di età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età.

L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per tredici mensilità.

PREVENZIONE E ASSICURAZIONE PER INFORTUNI NELLE ABITAZIONI

La normativa per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e per la istituzione di una forma di assicurazione obbligatoria contro il rischio infortunistico negli stessi ambienti, è stata emanata con la legge 3 dicembre 1999, n. 493|, che, con gli articoli da 2 a 5 regolamenta la prevenzione e con gli articoli da 6 a 11 regolamenta l’assicurazione.

Prevenzione

Le norme di cui agli articoli da 2 a 5 della legge, riguardano programmi di attività e competenze di organi e strutture amministrative interessate alla prevenzione dei rischi di nocività e di infortunio negli ambienti di civile abitazione. In particolare:

- l’art. 2 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, attribuisce al Governo una delega ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportandovi le modificazioni che si rendessero necessarie;

- con l’art. 3 della legge 3 dicembre 1999, n. 493: al Servizio sanitario nazionale è stato assegnato il compito di promuovere, a livello territoriale, la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, sviluppando un’adeguata azione di informazione e di educazione volta alla prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nei medesimi ambienti; ai dipartimenti per la prevenzione delle unità sanitarie locali sono stati attribuiti, per la prevenzione in parola, compiti di assistenza, di individuazione e valutazione dei rischi esistenti o verificabili in futuro, di promozione e di organizzazione di iniziative di educazione sanitaria, nonché di coordinamento; per la realizzazione dei
compiti degli stessi dipartimenti sono state individuate le risorse e i limiti in cui le medesime possono considerarsi disponibili;

- l’art. 4  prevede l’attivazione di un sistema informativo presso l’Istituto superiore di sanità e le finalità che con esso si intendono perseguire;

- con l’art. 5  sono demandati al Ministro della sanità sia il compito di emanare, di concerto con altri ministri, uno o più decreti concernenti le linee guida per
l’informazione e l’educazione alla prevenzione degli infortuni in parola, sia il compito di predisporre campagne informative a livello nazionale.

Assicurazione

Le norme cui agli articoli da 6 a 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, riguardano l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

L’assicurazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è gestita dall’INAIL (Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e, allo scopo, in base all’art. 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è stato costituito, presso lo stesso Istituto, un apposito Fondo speciale con contabilità separata, al quale sovrintende un Comitato amministratore che dura in carica per tre anni. Tra i compiti del Comitato amministratore figurano quello del miglioramento delle prestazioni, della vigilanza sull’afflusso dei contributi e sull’erogazione delle prestazioni, nonché quello di decidere in un unico grado i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni.

Obbligo di iscrizione e pagamento del premio assicurativo

In base all’art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e secondo le disposizioni di relativa applicazione contenute nell’art. 1 del Regolamento emanato con il DM 15 settembre 2000, ciascun componente il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolga in via esclusiva e non occasionale attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare in ambito domestico, é obbligato ad iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici gestita dall’INAIL. Tali attività debbono essere svolte senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. Per quei componenti che compiano i 65 anni di età in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua
validità fino alla successiva scadenza del premio. A norma dell’art. 6 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e dell’ art. 1 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000:

- per “ambito domestico” si intende l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze dove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, comprese le parti comuni condominiali nel caso in cui l’immobile faccia parte di un condominio;

- il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva se l’assicurato non svolge altra attività che comporti l’iscrizione presso forme di previdenza obbligatorie.

L’art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, stabilisce che il premio assicurativo unitario, a carico di ogni iscritto all’assicurazione, è fissato nella misura annua di lire venticinquemila esenti da oneri fiscali.

Peraltro, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000:

- l’iscrizione all’assicurazione avviene mediante il versamento del premio, a meno che non sussistano le condizioni per fruire dell’esonero dallo stesso versamento;

- per l’anno 2001, primo anno di applicazione della norma, l’iscrizione e il versamento del premio debbono avvenire entro trenta giorni dal 15 marzo 2001, termine di scadenza del semestre successivo alla data di emanazione del DM 15 settembre 2000;

- coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere assicurati successivamente all’anno 2001, sono obbligati ad iscriversi e a versare il premio assicurativo dalla data in cui le dette condizioni si verificano;

- per gli anni successivi alla prima iscrizione, il premio assicurativo, se permangono le condizioni per l’assicurazione, deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Obbligo di iscrizione ed esonero dal pagamento del premio assicurativo

Coloro che si trovino nelle previste condizioni per essere obbligatoriamente iscritti all’assicurazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e delle relative disposizioni applicative di cui all’art. 7 del Regolamento emanato con il DM 15 settembre 2000, possono essere esonerati dal versamento del premio che viene posto a carico dello Stato, allorché:

- siano titolari di redditi propri per un ammontare non superiore a lire 9 milioni annui;

- appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi l’importo di lire 18 milioni annui.

Per la determinazione di tali redditi, l’art. 2 del DM 15 settembre 2000 [7], emanato in attuazione della previsione di cui all’art. 11, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, prescrive che si faccia riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, relativo all’anno precedente quello della presentazione della domanda di iscrizione all’assicurazione e dichiarato contestualmente alla stessa iscrizione.

I soggetti, che sono obbligati all’iscrizione e che possono fruire dell’esonero dal versamento del premio, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione con la contestuale dichiarazione sostitutiva sulla situazione reddituale resa ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403 [8]. Gli stessi soggetti:

- per l’anno 2001, primo anno di applicazione della norma sulla iscrizione, sono obbligati ad iscriversi entro trenta giorni dal 15 marzo 2001, termine di scadenza del semestre successivo alla data di emanazione del DM 15 settembre 200

- qualora le condizioni per essere assicurati si realizzino successivamente all’anno 2001, hanno l’obbligo di iscriversi dalla data in cui le dette condizioni si verificano;

- per gli anni successivi alla prima iscrizione, nel caso in cui uno dei requisiti per l’iscrizione
obbligatoria o per l’esonero dal versamento venga meno, hanno l’obbligo di farne denuncia all’INAIL entro i trenta giorni successivi dalla data in cui la nuova situazione si è verificata.

Oggetto dell’assicurazione

Per quel che concerne i rischi coperti dall’assicurazione, l’art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e l’art. 2 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000, precisano che la tutela apprestata dalla stessa assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa delle attività di lavoro che si svolgano in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 33 per cento. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni verificatisi all’interno dell’immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare e conseguenti al rischio derivante dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare.

Sono esclusi dall’assicurazione: gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; quelli conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili causato da cedimenti naturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; gli infortuni mortali.

Prestazioni

All’iscritto il quale, a causa di un infortunio domestico, risulti che abbia subito un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33 per cento, ai sensi dell’art. 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e delle disposizioni di relativa applicazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, del Regolamento emanato con il DM 15 settembre 2000, spetta, a seguito di presentazione di domanda documentata da parte dell’interessato, una rendita vitalizia.

Nel comma 3 dell’art. 9 della legge n. 493/1999 viene affermato che all’assicurazione contro gli infortuni domestici non si applica il principio dell’automaticità delle prestazioni. Tale principio, se operante, avrebbe consentito di considerare, sia ai fini del conseguimento del diritto alla rendita sia ai fini della determinazione dell’importo della rendita, i contributi dovuti ma non effettivamente versati e non ancora prescritti. Al riguardo alla non applicabilità del principio in parola, l’art. 8 del
Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000, precisa che:

- gli iscritti non in regola con l’obbligo di versare i contributi, hanno diritto a conseguire il diritto alla rendita soltanto per gli infortuni avvenuti dal giorno successivo a quello in cui gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare i versamenti degli stessi contributi;

- i soggetti non in regola con l’obbligo della iscrizione, acquisiscono il diritto alla rendita soltanto per gli infortuni che si verificano dopo che sia avvenuta l’iscrizione.

L’importo della rendita è calcolato su una retribuzione convenzionale di importo pari a quello della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale rivalutabile ai sensi dell’art. 116 del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 [9], e successive modificazioni. La rendita è corrisposta, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale al grado della inabilità sulla base delle aliquote di cui alla
tabella n. 7 del citato TU, nel testo allegato al Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000 di applicazione della legge n. 493/1999. La inabilità è accertata ai sensi dell’art. 102 del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è valutata secondo i criteri e con l’osservanza delle disposizioni richiamate nell’art. 10, comma 2, del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di cui al DM 15 settembre 2000, nel caso in cui il titolare di una rendita, sia colpito da un nuovo infortunio domestico e la inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale gli fu liquidata la precedente rendita, in suo favore si procede alla
costituzione di una nuova rendita. Questa viene calcolata sulla base del grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinata dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, e valutata secondo le disposizioni dell’art. 78 del TU di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e in base alla retribuzione convenzionale innanzi specificata vigente al momento del nuovo infortunio, a meno che tale retribuzione non risulti di importo inferiore a quello della retribuzione in base alla quale risulta liquidata la precedente rendita, nel qual caso la nuova rendita si determina in base a quest’ultima retribuzione.



ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

In favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, dal 1° gennaio 1999, è prevista
l’attribuzione di un assegno mensile, in base alle norme dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [10], e del Regolamento di relativa attuazione di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, come modificate dalle disposizioni di cui all’art. 80, commi 4, 5, 6 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’assegno può essere concesso in favore di un nucleo familiare alla condizione che non sia stato già concesso ad alcuno dei componenti lo stesso nucleo e purché il medesimo nucleo risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) previsto dalla Tabella 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e fissato in lire 36 milioni con riferimento ai nuclei familiari con cinque componenti.

Il nucleo familiare comprende: chi richiede l’assegno, coloro che fanno parte della famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il DPR 30 maggio 1989, n. 223, e i soggetti che ai fini IRPEF sono considerati a carico del richiedente o di alcuno dei componenti la famiglia anagrafica.

Fino al 31 dicembre 2000, il diritto all’assegno era riconosciuto ai nuclei familiari che, in presenza delle altre necessarie condizioni, erano composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli tutti in età inferiore agli anni 18.

Dal 1° gennaio 2001, in base all’art. 80, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il diritto all’assegno è riconosciuto al nucleo familiare del quale, in presenza delle altre necessarie condizioni, facciano parte: il richiedente, che sia cittadino italiano o comunitario avente residenza nel territorio dello Stato, e almeno tre componenti di età inferiore ai 18 anni conviventi con il richiedente, che siano figli dello stesso richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, il valore dell’ISE è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal citato DLgs n. 109/1998, applicando i criteri di calcolo stabiliti nell’allegato A al Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, anche ai fini della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare che deve essere effettuata senza tenere conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

L’assegno si ottiene a seguito di domanda che deve essere presentata, al competente ufficio del comune di residenza da parte di uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento n. 223/1989, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno e, limitatamente all’anno 1999, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al DM n. 306/1999.

Unitamente alla domanda deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di cui all’art.4, comma 1, del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, concernente la situazione economica del nucleo familiare.

Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le richieste condizioni innanzi indicate, a meno che la situazione relativa alla presenza di almeno tre minori non si realizzi dopo il 1° gennaio, nel qual caso il diritto decorre dal primo giorno del mese in cui tale circostanza si sia verificata. Colui al quale viene attribuito l’assegno è tenuto a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare la prescritta composizione del nucleo familiare, o dal 1° gennaio dell’anno in cui viene a mancare, in base alle disposizioni del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti di attuazione, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica (ISE).

In base all’art. 65, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 [10], nel testo sostituito dall’art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, nel caso in cui l’ISE del nucleo familiare sia uguale o inferiore alla differenza tra il valore dell’ISE assunto come limite massimo per avere diritto all’assegno e il doppio dell’ammontare annuo dell’assegno. Nel caso in cui il valore dell’ISE del nucleo
familiare risulti superiore a tale differenza l’assegno viene attribuito in misura pari alla metà della differenza tra il valore dell’ISE assunto come limite massimo per conseguire l’assegno e il valore dell’ISE del nucleo familiare. L’ammontare annuo dell’assegno dal 1° gennaio 2001 non può essere inferiore a lire 20.000.

ESEMPIO: nucleo familiare di cinque persone, l’ISE massimo (senza maggiorazioni) è uguale a 36 milioni; il doppio dell’assegno annuo è di (200.000 x 13 x 2) lire 5.200.000; la differenza tra l’ISE massimo e il doppio dell’assegno è di (36.000.000 – 5.200.000) lire 30.800.000. Se l’ISE del nucleo familiare non è superiore a lire 30.800.000, l’assegno spetta per intero; se l’ISE del nucleo familiare è, ad esempio, 33 milioni (superiore, quindi, a lire 30.800.000 ma non superiore a 36.000.000), l’assegno è pari a [(36.000.000 – 33.000.000) / 2] lire 1.500.000.
Sia l’importo dell’assegno sia il valore limite dell’ISE, per avere diritto all’assegno, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2000 la rivalutazione è stata dell’1,6 per cento e per l’anno 2001 è del 2,5 per cento.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [11], l’assegno è concesso dal comune di residenza e posto a carico dello stesso Ente. A corrispondere l’assegno provvede l’INPS. Peraltro, la potestà di concedere l’assegno può essere esercitata da più comuni in forma associativa o mediante l’istituzione di un apposito servizio o dall’INPS sulla base di accordi con i comuni interessati.

L’assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS.

 

ASSEGNO DI PARTO

Per ogni figlio nato successivamente al 1° luglio 1999, in favore delle madri cittadine italiane residenti è prevista la concessione a carico del comune di residenza di un assegno di maternità, in base alle norme dell’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del Regolamento di relativa applicazione di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, come modificate dalle disposizioni dell’art. 80, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Può verificarsi che le madri siano anche lavoratrici e che, grazie a tale loro qualità, usufruiscano di una indennità di maternità corrisposta da enti previdenziali o del trattamento economico per maternità previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici o del trattamento economico di maternità corrisposto da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi per la maternità. In tal caso, le
madri interessate, se l’indennità previdenziale o il trattamento da esse percepito per la maternità sia di importo inferiore a quello dell’assegno, possono chiedere al comune di residenza la concessione della quota differenziale dell’assegno.
La concessione dell’assegno di maternità o della relativa quota differenziale è subordinata alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza della madre interessata risulti in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISE) previsto dalla Tabella 1 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e fissato in lire 50 milioni con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti.
Per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, il valore dell’ISE è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal citato DLgs n. 109/1998, applicando i criteri di calcolo stabiliti nell’allegato A al Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306, anche ai fini della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare che deve essere effettuata senza tenere conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.
Il nucleo familiare comprende: la madre che richiede l’assegno, coloro che fanno parte della famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il DPR 30 maggio 1989, n. 223, e i soggetti che ai fini IRPEF sono considerati a carico della richiedente o di alcuno dei componenti la famiglia anagrafica.
L’assegno di maternità o la relativa quota differenziale sono concessi a seguito di domanda che la madre interessata deve presentare al competente ufficio del comune nel quale risiede, nel termine perentorio di sei mesi dalla data del parto e, limitatamente all’anno 1999 e per figli nati dopo il 1° luglio 1999, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al DM 15 luglio 1999, n. 306. Nel caso in cui sia richiesto l’intero assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria, per lo stesso evento, di altri trattamenti di maternità a carico
dell’INPS o di altro ente previdenziale o di Ente Pubblico in qualità di datore di lavoro o di datore privato. Nell’ipotesi in cui venga chiesta una quota differenziale dell’assegno, la richiedente è tenuta a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o a produrre un’attestazione dell’ente previdenziale o dell’ente datore di lavoro o del datore di lavoro privato, relativa all’importo complessivo dell’indennità da integrare. Inoltre, unitamente alla domanda deve essere presentata anche la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 1, del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, concernente la situazione economica del nucleo familiare. L’assegno di maternità in favore delle madri che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o di altro trattamento per maternità, é attribuito dalla data del parto nel limite massimo di
cinque mensilità e, il relativo importo mensile: per ogni figlio nato successivamente al 1° luglio 1999, è di lire 200.000; per ogni figlio nato dopo il 1° luglio 2000, è di lire 300.000;  e, in base all’art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o per ogni minore avuto in affidamento preadottivo dopo il 31 dicembre 2000, è di lire 500.000. L’importo della quota differenziale è pari alla differenza tra l’importo dell’assegno di maternità a carico del comune di residenza e quello dell’indennità di maternità.
Sia l’importo dell’assegno sia il valore limite dell’ISE per avere diritto all’assegno sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’assegno di maternità, posto a carico del comune di residenza, é corrisposto dall’INPS.

L’assegno di maternità non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS, a meno che non venga a cumularsi con altra indennità attribuita per lo stesso evento, nel qual caso è cumulabile soltanto per la eventuale parte differenziale.

( schede tratte da www.pensionilex.kataweb.it )

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