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Assegni sociali
E
la prestazione assistenziale che, a partire dall'1 gennaio 1996, ha sostituito la pensione
sociale. Spetta ai cittadini ultrasessantacinquenni italiani o, se residenti in Italia,
dei paesi dellUe.
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Quando si verificano le seguenti condizioni:
1
- ETA'
65 anni
2
- CITTADINANZA
italiana
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i
cittadini di uno Stato della Unione europea purché abbiano lavorato in Italia.
3
- RESIDENZA
effettiva ed abituale in Italia.
Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno.
4
- REDDITO
mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla
legge. Per il diritto all'assegno si considera anche il reddito del coniuge.
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Le misure mensili dell'assegno
sociale sono:
01.01.1996 |
L. 480.000 |
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01.01.1997 |
L. 498.700 |
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01.01.1998 |
L. 507.200 |
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01.01.1999 |
L. 616.350 |
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01.01.2000 |
L. 644.200 |
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01.01.2001 |
L. 659.650 |
Per l'anno 2001, l'importo complessivo dell'assegno sociale, esente da imposta, è
pari a £ 8.575.450 e non è reversibile.
Dal 1° gennaio 2001 è previsto il pagamento aggiuntivo di maggiorazioni sociali nella
misura di 25.000 o 40.000 lire al mese (vedi dopo).
COME INFLUISCE IL REDDITO
PER IL 2001 |

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| PENSIONATO SOLO |
reddito zero |
assegno intero |
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reddito inferiore a £ 8.575.450 |
assegno ridotto |
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reddito superiore a £ 8.575.450 |
non spetta l'assegno |
| PENSIONATO CON CONIUGE |
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reddito zero |
assegno intero |
reddito da zero lire a £ 17.150.900
(Esempio) |
assegno ridotto |
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reddito superiore a £ 17.150.900 |
non spetta l'assegno |
Esempio
Reddito globale di 10 milioni: spetta l'assegno
di 7.150.900 lire indipendentemente da chi è titolare del reddito. Il reddito è
costituito dalla somma dei redditi dei 2 coniugi riferiti all'anno di decorrenza
dell'assegno.
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Per avere diritto all'assegno sociale si deve tenere conto dei redditi del richiedente e
del coniuge. Se la somma dei due redditi è superiore ai limiti suddetti non spetta
l'assegno sociale.
Il diritto all'assegno sociale è subordinato alla condizione che l'interessato, se non
coniugato, sia sprovvisto di redditi propri, o possegga redditi di importo inferiore a
quello dello stesso assegno sociale. In questo caso la prestazione è attribuita in misura
ridotta.
A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l'assegno, o una quota di esso,
spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo
superiore al limite individuale, purchè il reddito complessivo cumulato sia inferiore al
relativo limite di legge.
Per avere diritto all'assegno sociale si deve fare riferimento ai redditi dell'anno in cui
si chiede. Dal momento che non è possibile sapere a priori quale sarà il reddito
dell'intero anno, l'interessato deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito
presunto sulla base di quello realizzato nell'anno precedente; quindi l'assegno viene
pagato provvisoriamente.
Nell'anno successivo - in base alla denuncia dei redditi dell'anno precedente - l'INPS
provvede al conguaglio di quanto pagato rispetto alla somma dovuta.
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Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura.
Vediamo quali :
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Redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
(stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro
autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc.) |
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Redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con
carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi
corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni
aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri) |
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Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi
civili e sordomuti |
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Pensioni di guerra |
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Rendite vitalizie pagate dall'INAIL |
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Pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte
durante il servizio militare di leva |
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Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti
dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse,
corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private) |
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Redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi
dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle
obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici
trasformati per legge in società per azioni) |
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Assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile |
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L'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente
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I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi |
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Le competenze arretrate soggette a tassazione separata |
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Il proprio assegno sociale |
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La casa di proprietà in cui si abita |
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La pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad
1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale |
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I trattamenti di famiglia |
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Le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza
personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli
assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per
inabilità |
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L'indennità di comunicazione per i sordomuti |
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L'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e
precedenti
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L'assegno può essere ridotto fino ad un massimo del 50% nel caso in cui
l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
La finanziaria 2001 prevede
aumenti per i titolari di assegno sociale che abbiano un'età compresa tra i 65 e i 75
anni (25.000 lire al mese) o che abbiano un'età superiore ai 75 anni (40.000 lire al
mese). I soggetti, per ottenere la maggiorazione, devono essere in possesso di redditi non
superiori ai limiti stabiliti dalla legge. La maggiorazione è corrisposta in misura
intera o ridotta a seconda della situazione reddituale del richiedente e del coniuge non
separato legalmente.
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Pensionati che hanno un'età compresa tra
i 65 e i 75 anni |
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L'importo della maggiorazione è di L.25.000
per tredici mensilità.
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LIMITE DI REDDITO
PERSONALE |
LIMITE DI REDDITO CUMULATO COL CONIUGE |
Fino a L. 8.575.450
Maggiorazione intera |
Fino a L. 18.181.150
Maggiorazione intera |
da L. 8.575.451 a L. 8.900.450
Maggiorazione ridotta |
da L. 18.181.151 a L. 18.506.150
Maggiorazione ridotta |
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Pensionati ultrasettantacinquenni |
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L'importo della maggiorazione è di L.40.000
per tredici mensilità
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LIMITE DI REDDITO
PERSONALE |
LIMITE DI REDDITO CUMULATO COL CONIUGE |
Fino a L. 8.575.450
Maggiorazione intera |
Fino a L. 18.181.150
Maggiorazione intera |
da L. 8.575.451 a L. 9.095.450
Maggiorazione ridotta |
da L. 18.181.151 a L. 18.701.150
Maggiorazione ridotta |
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Nel caso in cui la domanda di assegno sociale venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale
dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera
con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
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Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
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Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno
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Presentato tramite uno degli Enti di
Patronato riconosciuti dalla legge.
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Al ricorso
vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
(Fonte Inps) |
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per
approndire:
Il trattamento
minimo delle pensioni (dal sito dell'INPS)
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