| Pensione di anzianità dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi hanno diritto alla pensione di
anzianità quando si verificano le seguenti condizioni:
1 - CONTRIBUZIONE
35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con le età
indicate al punto 2. Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per
malattia e disoccupazione (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione
agricola e pochi altri casi).
2 - ETA'
58 anni dal 1° gennaio 2001.
A qualunque età con 40 anni di contribuzione. Nel calcolo di tale anzianità si tiene
conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto
sopra, non è utile per il diritto.
3 - ATTIVITA'
Possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.
Non basta
aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di
anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione non decorre più dal
mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette " finestre d'uscita" fissando le
decorrenze per il pensionamento.
Le finestre di accesso alla pensione sono diverse a seconda che l'interessato abbia meno
di 40 anni o ne abbia almeno 40.
A - CON MENO DI 40 ANNI
Nel primo caso le finestre fino all'anno 2000 sono le seguenti:
DATA ENTRO LA QUALE MATURANO
I REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
| 31.03.1999 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.02.2000 |
| 30.06.1999 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.05.2000 |
| 30.09.1999 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.08.2000 |
| 31.12.1999 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.11.2000 |
| 31.03.2000 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.02.2001 |
| 30.06.2000 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.05.2001 |
| 30.09.2000 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.08.2001 |
| 31.12.2000 |
35 anni di contributi +
57 anni di età |
01.10.2001 |
| 30.06.2001 |
35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.01.2002 |
| 30.09.2001 |
35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.04.2002 |
| 31.12.2001 |
35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.07.2002 |
| 31.03.2002 |
35 anni di
contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.10.2002 |
| 30.06.2002 |
35 anni di
contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.01.2003 |
| 30.09.2002 |
35 anni di
contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.04.2003 |
| 31.12.2002 |
35 anni di
contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi |
01.07.2003 |
B - CON ALMENO 40 ANNI
I lavoratori autonomi che raggiungono i 40 anni di anzianità lavorativa, a
prescindere dall'età anagrafica, possono accedere al pensionamento con un anticipo di
quattro mesi. Le finestre fino all'anno 2000 sono le seguenti:
DATA ENTRO LA QUALE MATURANO I REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
| 31.03.1999 |
40 anni di contributi |
01.10.1999 |
| 30.06.1999 |
40 anni di contributi |
01.01.2000 |
| 30.09.1999 |
40 anni di contributi |
01.04.2000 |
| 31.12.1999 |
40 anni di contributi |
01.07.2000 |
| 31.03.2000 |
40 anni di contributi |
01.10.2000 |
| 30.06.2000 |
40 anni di contributi |
01.01.2001 |
| 30.09.2000 |
40 anni di contributi |
01.04.2001 |
| 31.12.2000 |
40 anni di contributi |
01.07.2001 |
| 31.03.2001 |
40 anni di
contributi |
01.10.2001 |
| 30.06.2001 |
40 anni di
contributi |
01.01.2001 |
| 30.09.2001 |
40 anni di
contributi |
01.04.2002 |
| 31.12.2001 |
40 anni di
contributi |
01.07.2002 |
DAL 2001
Dal 2001 i lavoratori autonomi per poter accedere alla pensione di anzianità dovranno
avere 58 anni di età e 35 di contribuzione o a prescindere dall'età 40 anni di
contributi, in entrambi i casi le finestre sono le seguenti:
DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI |
DECORRENZA PENSIONE |
| 1° trimestre dell'anno |
dal 1° OTTOBRE dello stesso anno |
| 2° trimestre dell'anno |
dal 1° GENNAIO dell'anno successivo |
| 3° trimestre dell'anno |
dal 1° APRILE dell'anno successivo |
| 4° trimestre dell'anno |
dal 1° LUGLIO dell'anno successivo |
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il
tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti
dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso
stesso.
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