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Pensione di anzianità dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi hanno diritto alla pensione di anzianità quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - CONTRIBUZIONE


35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con le età indicate al punto 2. Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi).

2 - ETA'

58 anni dal 1° gennaio 2001.
A qualunque età con 40 anni di contribuzione. Nel calcolo di tale anzianità si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto sopra, non è utile per il diritto.

3 - ATTIVITA'

Possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata.

Le finestre

Non basta aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette " finestre d'uscita" fissando le decorrenze per il pensionamento.
Le finestre di accesso alla pensione sono diverse a seconda che l'interessato abbia meno di 40 anni o ne abbia almeno 40.

A - CON MENO DI 40 ANNI

Nel primo caso le finestre fino all'anno 2000 sono le seguenti:

DATA ENTRO LA QUALE MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE

31.03.1999 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.02.2000
30.06.1999 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.05.2000
30.09.1999 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.08.2000
31.12.1999 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.11.2000
31.03.2000 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.02.2001
30.06.2000 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.05.2001
30.09.2000 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.08.2001
31.12.2000 35 anni di contributi +
57 anni di età
01.10.2001
30.06.2001 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.01.2002
30.09.2001 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.04.2002
31.12.2001 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.07.2002
31.03.2002 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.10.2002
30.06.2002 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.01.2003
30.09.2002 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.04.2003
31.12.2002 35 anni di contributi +
58 anni di età o
40 anni di contributi
01.07.2003


B - CON ALMENO 40 ANNI

I lavoratori autonomi che raggiungono i 40 anni di anzianità lavorativa, a prescindere dall'età anagrafica, possono accedere al pensionamento con un anticipo di quattro mesi. Le finestre fino all'anno 2000 sono le seguenti:

DATA ENTRO LA QUALE MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE

31.03.1999 40 anni di contributi 01.10.1999
30.06.1999 40 anni di contributi 01.01.2000
30.09.1999 40 anni di contributi 01.04.2000
31.12.1999 40 anni di contributi 01.07.2000
31.03.2000 40 anni di contributi 01.10.2000
30.06.2000 40 anni di contributi 01.01.2001
30.09.2000 40 anni di contributi 01.04.2001
31.12.2000 40 anni di contributi 01.07.2001
31.03.2001 40 anni di contributi 01.10.2001
30.06.2001 40 anni di contributi 01.01.2001
30.09.2001 40 anni di contributi 01.04.2002
31.12.2001 40 anni di contributi 01.07.2002


DAL 2001

Dal 2001 i lavoratori autonomi per poter accedere alla pensione di anzianità dovranno avere 58 anni di età e 35 di contribuzione o a prescindere dall'età 40 anni di contributi, in entrambi i casi le finestre sono le seguenti:

DATA ENTRO LA QUALE SI MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA PENSIONE

1° trimestre dell'anno dal 1° OTTOBRE dello stesso anno
2° trimestre dell'anno dal 1° GENNAIO dell'anno successivo
3° trimestre dell'anno dal 1° APRILE dell'anno successivo
4° trimestre dell'anno dal 1° LUGLIO dell'anno successivo

 

Dove presentare la domanda


La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

Il ricorso


Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- Presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- Inviato alla sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

 

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