| Pensioni di anzianità per i lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione di anzianità quando si verificano
le seguenti condizioni:
1 - CONTRIBUZIONE
35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con le età
indicate al punto 2). Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per
malattia e disoccupazione (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione
agricola e pochi altri casi).
A decorrere dal 1° gennaio 2001 nel calcolo dei contributi vengono presi in
considerazione anche i contributi figurativi per trattamento speciale di disoccupazione
per l'edilizia ai lavoratori licenziati.
2 - ETA'
56 anni di età che raggiungeranno i 57 anni nel 2002 (vedi Tabella 1)
oppure
a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 37 anni
nel 2001 che gradualmente salirà a 40 anni (vedi Tabella 1).
Nel calcolo di tale anzianità si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata,
compresa quella che, come abbiamo visto sopra, non è utile per il diritto.
3 - ATTIVITA'
Cessazione dell'attività da lavoro dipendente.
Nella fase intermedia, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue come indicato nella sottostante tabella con il requisito dell'età anagrafica
più 35 anni di contribuzione o, in alternativa con il requisito della sola anzianità
contributiva che nell'anno 2001 è di 37 anni.
Tabella 1:
REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'
| ANNO |
ETA' ANAGRAFICA + ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
SOLO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
| 2000 |
55 + 35 |
37 |
| 2001 |
56 + 35 |
37 |
| 2002 |
57 + 35 |
37 |
| 2003 |
57 + 35 |
37 |
| 2004 |
57 + 35 |
38 |
| 2005 |
57 + 35 |
38 |
| 2006 |
57 + 35 |
39 |
| 2007 |
57 + 35 |
39 |
| dal 2008 in poi |
57 + 35 |
40 |
Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del
trattamento di anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione - nella
quasi totalità dei casi - non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei
requisiti. La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette "finestre d'uscita"
fissando le decorrenze per il pensionamento.
DAL 2000 IN POI
A se i requisiti sono raggiunti entro il 1° trimestre dell'anno la prima finestra
utile è quella di luglio dello stesso anno;
B se i requisiti sono raggiunti entro il 2° trimestre dell'anno la finestra utile è
quella di ottobre dello stesso anno;
C se i requisiti sono raggiunti entro il 3° trimestre dell'anno la finestra utile è
quella di gennaio dell'anno successivo;
D se i requisiti sono raggiunti entro il 4° trimestre dell'anno la finestra utile è
quella di aprile dell'anno successivo.
Nella tabella 2 sono indicate dettagliatamente le date di pensionamento per i lavoratori
dipendenti fino all'anno 2000.
Tabella 2
| DATA ENTRO LA QUALE MATURANO
I REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
| 30.09.1999 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.1.2000 |
|
| 31.12.1999 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2000 |
|
| 31.03.2000 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2000 |
Solo per lavoratori che hanno
un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2000 |
| 30.06.2000 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2000 |
Solo per lavoratori che hanno
un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2000 |
| 30.09.2000 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2001 |
|
| 31.12.2000 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2001 |
|
| 31.03.2001 |
35 anni di contributi +
56 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2001 |
Solo per lavoratori che hanno
un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2001 |
| 30.06.2001 |
35 anni di contributi +
56 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2001 |
Solo per lavoratori che hanno
un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2001 |
| 30.09.2001 |
35 anni di contributi +
56 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2002 |
|
| 31.12.2001 |
35 anni di contributi +
56 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2002 |
|
| 31.03.2002 |
35 anni
di contributi +
57 anni di età
oppure
37 anni di contributi
al 31.03 e 57 anni
entro il 30.06.2002 |
01.07.2002 |
|
| 30.06.2002 |
35 anni di contributi +
57 anni di età
oppure
37 anni di contributi
al 30.06 e 57 anni
entro il 30.09.2002 |
01.10.2002 |
|
| 30.09.2002 |
35 anni di contributi +
57 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2003 |
|
| 31.12.2002 |
35 anni di contributi +
57 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2003 |
|
| 31.03.2003 |
35 anni di contributi +
57 anni di età
oppure
37 anni di contributi
al 31.03 e 57 anni
entro il 30.06.2003 |
01.07.2003 |
|
| 30.06.2003 |
35 anni di contributi +
57 anni di età
oppure
37 anni di contributi
al 30.06 e 57 anni
entro il 30.09.2003 |
01.10.2003 |
|
| 30.09.2003 |
35 anni di contributi +
57 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2004 |
|
| 31.12.2003 |
35 anni di contributi +
57 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2004 |
|
| 31.03.2004 |
35 anni di contributi +
57 anni di età
oppure
38 anni di contributi
al 31.03 e 57 anni
entro il 30.06.2004 |
01.07.2004 |
|
Attenzione
Il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando si maturano i requisiti di
contribuzione e di età nelle date indicate nella colonna di sinistra, che per il 2001
sono di 54 anni di età e 35 anni di contributi, o, a prescindere dall'età, 37 anni di
contributi. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i
requisiti (35+54 o in alternativa 37 di contributi), ed ha perciò acquisito il diritto,
non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha compiuto i 57
anni di età come indicato nella colonna di destra.
E ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.
Per alcune categorie di lavoratori si continua ad applicare la
vecchia più favorevole normativa: possono cioè andare in pensione di anzianità al
raggiungimento dei requisiti di età ed anzianità come indicati nella seguente tabella
introdotta dalla legge 335/95.
Requisiti
per la pensione di anzianità |
ANNO |
ETÀ ANAGRAFICA +
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA |
SOLO
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA |
2000 |
54 + 35 |
37 |
2001 |
54 + 35 |
37 |
2002 |
55 + 35 |
37 |
2003 |
55 + 35 |
37 |
2004 |
56 + 35 |
38 |
2005 |
56 + 35 |
38 |
2006 |
57 + 35 |
39 |
2007 |
57 + 35 |
39 |
dal
2008 in poi |
57 + 35 |
40 |
Da gennaio 2001 possono andare in pensione se i requisiti sono raggiunti nel 2000,
con 54 anni di età e 35 di contribuzione o, a prescindere dall'età, con 37 anni di
contributi le categorie seguenti:
A Lavoratori dipendenti con qualifica di operai e lavoratori ad essi equivalenti;
B Lavoratori dipendenti che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per
non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo
svolgimento di attività lavorativa (cosiddetti "precoci");
C lavoratori collocati in mobilità (vedi capitolo a parte).
DATA ENTRO LA QUALE
MATURANO I REQUISITI |
DECORRENZA DELLA PENSIONE |
| 30.09.1999 |
35 anni di contributi +
53 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2000 |
|
| 31.12.1999 |
35 anni di contributi +
53 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2000 |
|
| 31.03.2000 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2000 |
Solo per lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.06.2000 |
| 30.06.2000 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2000 |
Solo per lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.09.2000 |
| 30.09.2000 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2001 |
|
| 31.12.2000 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2001 |
|
| 31.03.2001 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2001 |
Solo i lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.06.2001 |
| 30.06.2001 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2001 |
Solo i lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.09.2001 |
| 30.09.2001 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2002 |
|
| 31.12.2001 |
35 anni di contributi +
54 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2002 |
|
| 31.03.2002 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2002 |
Solo i lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.06.2002 |
| 30.06.2002 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2002 |
Solo per lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.09.2002 |
| 30.09.2002 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2003 |
|
| 31.12.2002 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2003 |
|
| 31.03.2003 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.07.2003 |
Solo lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.06.2003 |
| 30.06.2003 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.10.2003 |
Solo lavoratori che hanno un'età pari o
superiore a 57 anni entro il 30.09.2003 |
| 30.09.2003 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.01.2004 |
|
| 31.12.2003 |
35 anni di contributi +
55 anni di età o
37 anni di contributi |
01.04.2004 |
|
Attenzione
Il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando si maturano i requisiti di
contribuzione e di età nelle date indicate nella colonna di sinistra, che per il 2001
sono di 54 anni di età e 35 anni di contributi, o, a prescindere dall'età, 37 anni di
contributi. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i
requisiti (35+54 o in alternativa 37 di contributi), ed ha perciò acquisito il diritto,
non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha compiuto i 57
anni di età come indicato nella colonna di destra.
E ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.
Una particolare disciplina è prevista per i lavoratori in mobilità. Distinguiamo in
questo capitolo due diverse categorie:
A - Mobilità con finestre
I lavoratori
collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre
1997, compresi i dipendenti che hanno presentato domanda, per il numero di lavoratori da
collocare in mobilità indicato nella domanda stessa e per i quali l'accordo collettivo è
intervenuto entro il 31.3.1998, conservano i requisiti di accesso alla pensione di
anzianità stabiliti dalla precedente normativa, al raggiungimento dei 54 anni di età e
35 di contribuzione o 37 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (tabella B
legge 335/95).
I lavoratori
collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti successivamente al 3
novembre 1997 o intervenuti successivamente al 31.3.1998, conseguono la pensione di
anzianità secondo la normativa introdotta dalla legge 449/97, con l'uso quindi delle
finestre "normali".
B - Mobilità senza finestre
Anteriormente alla entrata in vigore della legge finanziaria 449/97, i lavoratori che
fruivano di trattamenti di mobilità lunga o che fruivano della mobilità ordinaria alla
data del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a
tale data potevano conseguire la pensione di anzianità, prescindendo dal requisito
dell'età anagrafica, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del
requisito contributivo di 35 anni.
Continuano a conseguire la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo dei
35 anni dal primo giorno successivo a quello di perfezionamento del requisito stesso le
seguenti categorie:
- lavoratori collocati in mobilità "lunga" entro il 1994;
- lavoratori collocati in mobilità "lunga" nel periodo 1° gennaio
1995/30 giugno 1997;
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria che fruivano di tali prestazioni alla data
del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale
data.
Nel caso di lavori usuranti, i limiti di età anagrafica previsti per la pensione di
anzianità sono ridotti fino ad un anno.
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il
tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti
dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
- Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;
- Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di
essi che possono essere rilasciate anche presso le sedi dell'INPS.
Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può
presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni
dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso
stesso.
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